Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24919. In riferimento all’articolo 173 C.d.S e le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici

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5 Il motivo e’ manifestamente infondato.
A norma dell’articolo 173 C.d.S., comma 2 (versione applicabile ratione temporis) “e’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonche’ per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi”.
Come appare evidente dalla lettura della citata norma, le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici sono previste, a tutela di finalita’ di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e incolumita’ pubblica e privata, indistintamente per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di polizia degli altri Corpi indicati nella disposizione ivi richiamata (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ecc.), per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, ragioni che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti.
La stessa norma, poi, tutelando anche altre finalita’ di pubblico interesse, consente l’utilizzo anche ai conducenti di veicoli “adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi”.
La particolare formula che il legislatore ha adoperato per individuare i veicoli esentati nel secondo caso (“adibiti”, cioe’ destinati, utilizzati, adattati a un certo uso), lascia intendere una volonta’ di subordinare l’esenzione ad un accertamento in concreto dell’utilizzo del veicolo perche’ questo non viene piu’ individuato semplicemente in ragione dell’ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo.
Da cio’ consegue che spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalita’ previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi), non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all’oggetto della societa’ proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).
Orbene, non risultando dimostrato che al momento del controllo il veicolo era adibito a trasporto in conto terzi, la sentenza non merita censura e il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente.
Considerato che il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.

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