L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento.
Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23553/2016 R.G. proposto da
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2306/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
(OMISSIS) ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2306 del 09/06/2016, con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato il suo appello contro il parziale accoglimento dell’opposizione da lei proposta avverso il precetto notificatole il 04/05/2010 da (OMISSIS) e fondato su decreto ingiuntivo non opposto, essendo stato disatteso il motivo relativo all’inesistenza della notificazione di quest’ultimo;
resiste con controricorso (OMISSIS);
e’ stata formulata proposta di definizione – per inammissibilita’ in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo articolo 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 143 c.p.c. nella parte in cui si e’ ritenuta giuridicamente esistente (seppure nulla) una notifica eseguita secondo quel disposto codicistico presso la residenza precedente violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c. laddove si e’ ravvisata la configurabilita’ di un vizio di nullita’ (anziche’ di giuridica inesistenza) nonostante la totale e radicale difformita’ tra paradigma astratto (basato sulla non-conoscibilita’ della residenza attuale) e fattispecie concreta (nella quale la residenza attuale era viceversa conoscibile)”; col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 27 conv. nella L. n. 248 del 2006 in combinato disposto dell’articolo 143 c.p.c.”; col terzo motivo, di “omesso esame di una circostanza circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, relativamente alla cessata attualita’ del certificato anagrafico presa a riferimento per valutare la correttezza dell’applicazione dell’articolo 143 c.p.c.;
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