Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834. L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione

[….segue pagina antecedente]

i tre motivi sono tutti inammissibili, perche’ si infrangono sui principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di non configurabilita’ dell’inesistenza di una notifica, anche ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., gia’ idoneamente esposti nella motivazione della qui gravata sentenza a pie’ di pag. 2, ma ulteriormente consolidati da quello affermato – ex professo per la notifica del ricorso per cassazione, ma agevolmente riferibile alla notifica di ogni atto processuale – dalla recente Cass. 20/07/2016, n. 14916, a mente della quale: “l’inesistenza della notificazione… e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa”;
del resto, sul punto gia’ da tempo si e’ affermato, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., che “in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito…, il notificante… e’ tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche… prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’articolo 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullita’ della stessa” (Cass. 31/08/2015, n. 17307): non potendo certo dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella e restando allora egli tutelato dalla possibilita’, ricorrendone pero’ tutti gli altri presupposti, di reagire avverso la notifica di un decreto ingiuntivo nelle more divenuto esecutivo, merce’ l’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., ove il vizio della notifica integri almeno una nullita’ rilevante (vedi la giurisprudenza citata espressamente dalla gravata sentenza: pag. 3, righe sedicesima e seguenti);
tanto rende irrilevante pure che il documento anagrafico sia aggiornato o meno, nonche’ ogni questione – affrontata come mero argomento ad abundantiam dalla qui gravata sentenza – su altri aspetti di agevole conoscibilita’ della variazione anagrafica;
il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’; dovendosi dare inoltre atto – mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *