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il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione articoli 2934 e 2943 c.c. e L. n. 689 del 1981, articolo 28 in relazione all’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione”; col secondo motivo, di “violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione Regio Decreto n. 639 del 1910, articolo 3, L. n. 689 del 1981, articolo 28, articolo 209 C.d.S. in relazione all’asserito carattere “definitivo” della precedente ingiunzione non immediatamente opposta”;
tuttavia, i motivi (benche’ relativi a questioni cui apparivano pertinenti i principi enunziati, rispettivamente, da Cass. Sez. U. 24822/15 e da Cass. Sez. U. 23397/16) non possono essere neppure presi in considerazione, dovendo il ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto all’espressa qualificazione, data dal giudice dell’appello, dell’azione come opposizione a precetto ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1 (v. sentenza gravata, pag. 4, quarto periodo, oltre a quanto si ricava dalla intera impostazione del decisum): cio’ che sottrae la controversia alla sospensione feriale dei termini, tanto essendo previsto pure per l’opposizione a precetto (per limitarsi, tra le piu’ recenti, all’affermazione del principio ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; tra innumerevoli altre: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, 6808/16 e 3670/17);
pertanto, nella specie e’ stato violato il termine ex articolo 325 c.p.c., essendo decorsi piu’ di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata (18/02/2016) e la notifica del ricorso per cassazione (19/09/2016);
in merito, il c.d. principio dell’apparenza (tra molte: Cass. 08/03/2017, n. 5810; Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1) si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione del giudice della sentenza da impugnare, dovendo l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione di quello, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda cosi’ come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul punto assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza cosi’ da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione (con principio affermato ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., comma 1: Cass. ord. 15/10/2010, n. 21363);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardivita’, ma non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, per non avervi svolto l’intimata attivita’ difensiva;
peraltro, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari i a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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