Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24833. Il c.d. principio dell’apparenza si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale

Il c.d. principio dell’apparenza si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione del giudice della sentenza da impugnare, dovendo l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione di quello, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda cosi’ come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul punto assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza cosi’ da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione

Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24833
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22319/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), da considerarsi, in difetto di elezione in Roma, domiciliata per legge ivi presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 233/2016 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
(OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica non prima del 19/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 233 del 18/02/2016 del Tribunale di Pisa, con cui e’ stato respinto il suo appello avverso la reiezione della sua opposizione avverso la “ingiunzione di pagamento in funzione di precetto” notificatale dalla (OMISSIS) spa per Euro 12.107,97 ed avente ad oggetto sanzioni ad infrazioni al codice della strada commesse tra (OMISSIS);
non espleta attivita’ difensiva in questa sede l’intimata;
e’ formulata proposta di definizione – per inammissibilita’ – in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo articolo 380-bis;
considerato che:

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