Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27476. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo”

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Occorre preliminarmente specificare che il motivo evoca la motivazione e le risultanze probatorie nella sua illustrazione e che pertanto lo stesso e’ riconducibile all’articolo 360 c.p.c., nuovo n. 5.
Il nuovo testo del n. 5) dell’articolo 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono piu’ menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorieta’.
Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).
Alla luce dell’enunciato principio, risulta che il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilita’ del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 4, n. 5. Inoltre i riferimenti alle emergenze probatorie sono anche del tutto inosservanti dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, giacche’ non se ne fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti dalla giurisprudenza della Corte (Cass. (ord.) n. 22303/2008; Cass. Sez. Un. Nn. 28547/2008 e 7161/2010.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la “Decisione ultra petitum”.
Erroneamente i giudici del merito avrebbero ritenuto che il Comune potesse invocare l’esimente del caso fortuito, perche’ il caso fortuito e’ quello che non si puo’ prevedere, il che non puo’ certo riguardare l’ipotesi di autocombustione, di atti vandalici, di incendi, il cui verificarsi e’ frequente. Inoltre avrebbero errato in quanto nessuno dei convenuti ha invocato il caso fortuito, ne ha chiesto di provarlo, ne’ lo ha provato.
Il secondo motivo e’ del tutto generico. Il requisito di specificita’ e completezza del motivo di ricorso per cassazione e’ diretta espressione dei principi sulle nullita’ degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale e’ nullo, ancorche’ la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (articolo 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non e’ prevista alcuna attivita’ di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’articolo 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorche’ la legge non esiga espressamente la sua specificita’ (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioe’ articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 il rispetto dell’esigenza di specificita’ non cessa di essere necessario per il fatto che, com’e’ noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi e’ stato errore nell’attivita’ di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilita’ di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attivita’ trovasi estrinsecata, cioe’ gli atti processuali, giacche’ per poter essere utilmente esercitata tale attivita’ della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilita’ come motivo di impugnazione (Cass. n. 4741/2005: Cass. Sez. Un. 7074/2017).
7. Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito dalla inammissibilita’ del ricorso principale.
8. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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