Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 marzo 2018, n. 6703. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno

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[…]

Nella specie, con le censure formulate, per quanto attiene ai lamentati vizi motivazionali, il ricorrente non propone le relative doglianze nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’articolo 360 c.p.c. ma ripropone, come peraltro chiaramente indicato gia’ nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.

4.2. Sono invece fondate le doglianze veicolate ai sensi dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., in base all’assorbente rilievo che, nonostante abbia richiamato pertinenti precedenti, il Tribunale non si e’ conformato ai principi di diritto piu’ volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’.

In particolare, questa Corte ha affermato che “la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’Amministrazione liberata dalla medesima responsabilita’ ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (tra le piu’ recenti, v. Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass. 22/03/2016, n. 5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, non massimate; v. in senso conforme, in precedenza: Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 18/07/2011, n. 15720; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 20/11/2009, n. 24529; Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass. 3/04/2009, n. 8157, pure richiamata nella sentenza impugnata; Cass. 25/07/2008, n. 20427; Cass. 6/06/2008, n. 15042, pure richiamata nella sentenza impugnata).

Va evidenziato che, nel caso all’esame, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenute “non contestate” “le circostanze che l’attore (era) cad(uto) dal ciclomotore a causa della presenza di una macchia d’olio sulla sede stradale e (aveva) riporta(to) lesioni personali a seguito della caduta)” e precisato che la presenza della macchia d’olio era stata confermata dalla relazione della Polizia Municipale intervenuta successivamente, ha rilevato che “nel caso in esame non risulta in alcun modo indicato da quan(t)o tempo era presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata ne’ di che tipo di sostanza si trattava”.

Il medesimo Tribunale ha, quindi, ritenuto, “in base a tali circostanze, che non risulta provata la conoscenza da parte dell’ente obbligato alla manutenzione della strada della presenza della macchia di sostanza scivolosa e quindi allo stesso non puo’ essere imputato di non aver effettuato un intervento per eliminarla”, che “le circostanze appena descritte sicuramente rappresentano il caso fortuito che esclude l’ascrivibilita’ dell’incidente all’ente proprietario della strada in quanto non risulta provato che lo stesso era in condizione di eliminare il pericolo causato dai terzi” e che per tali ragioni debba ritenersi “provato il caso fortuito nella verificazione dell’incidente occorso all’attore e che pertanto nessuna responsabilita’ per i danni derivati” possa essere ascritta all’ente convenuto.

Ma cosi’ decidendo il Tribunale ha disatteso i principi sopra riportati e pure richiamati in sentenza, sostanzialmente ponendo a carico dell’attore l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode, onere probatorio posto, invece, come si e’ gia’ evidenziato, a carico della P.A..

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio affinche’ la fattispecie sia nuovamente esaminata, anche in relazione alle proposte richieste istruttorie, alla luce dei principi sopra enunciati (v. anche Cass. 23/06/2016, n. 13005 secondo cui in materia di responsabilita’ da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode).

4.3. I primi due motivi vanno, pertanto, accolti per quanto di ragione.

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, nei limiti sopra precisati, resta assorbito l’esame del terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2043 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 1227 c.c. articolo 2056 c.c. 24 Cost.) ed omessa ed insufficiente motivazione – articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

6. In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, nei limiti sopra precisati, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

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