Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9416. La circostanza della premeditazione ben puo’ conciliarsi con una reazione iraconda e con un movente passionale

La circostanza della premeditazione, tale aggravante ben puo’ conciliarsi con una reazione iraconda e con un movente passionale, ferma l’esigenza dei due elementi essenziali, consistenti in un apprezzabile intervallo di tempo fra l’insorgenza e l’attuazione del proposito criminoso e nel perdurare della risoluzione criminosa, senza titubanza e senza soluzioni di continuita’

Sentenza 1 marzo 2018, n. 9416
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS), (ALIAS (OMISSIS) CL. (OMISSIS));

avverso la sentenza n. 19/2015 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 23/11/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;

Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

Udito per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS), che ha illustrato il ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, in data 9 maggio 2014, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno dichiarava (OMISSIS) responsabile dell’omicidio volontario di (OMISSIS) (capo a), di porto senza giustificato motivo di coltello (capo b), di rapina aggravata in danno della medesima parte lesa (capo c), del reato continuato di cessione e vendita di imprecisati quantitativi di eroina e cocaina (capo d) e per l’effetto, ritenuta la continuazione, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena dell’ergastolo e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, (OMISSIS), cui assegnava una provvisionale di Euro 50.000; con le statuizioni accessorie di legge e l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

2. Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Firenze, derubricata la rapina in furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 c.p., n. 7 e articolo 61 c.p., n. 5, confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2.1 Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dai giudici di merito, l’imputato, nella notte tra il (OMISSIS), agendo con premeditazione, per vendetta e gelosia, aveva attirato la vittima con l’inganno in una localita’ isolata, segnatamente all’interno di un deposito dismesso degli autobus, con la prospettiva di un lauto guadagno, offrendole falsamente la partecipazione alla vendita di una partita di eroina, e l’aveva colpiva con 25-26 coltellate al torace e all’addome, sottraendole subito dopo tutti gli oggetti di valore in suo possesso; quindi ne aveva occultato il cadavere all’interno di una garitta in cemento e si recato presso l’abitazione della ex compagna (OMISSIS), colpendola con lo stesso coltello e cosi’ ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte (fatto per il quale si e’ separatamente proceduto).

2.2 La vicenda processuale, per quanto rileva ai fini del presente scrutinio, non essendo in discussione la commissione del fatto da parte dell’imputato ma esclusivamente la mancata esclusione dell’aggravante della premeditazione, e’ stata ricostruita nei termini che seguono:

– il (OMISSIS) i carabinieri, sulla base delle indicazioni fornite dal tunisino (OMISSIS), destinatario della confessione stragiudiziale dell’imputato, avevano rinvenuto il cadavere di (OMISSIS) in avanzato stato di decomposizione, all’interno di una garitta, accuratamente occultato sotto diverse tavole di legno; l’uomo era deceduto a causa di numerose ferite da punta e da taglio localizzate al torace e all’addome;

– alla luce di convergenti dati di natura dichiarativa e delle stesse ammissioni dell’imputato, sostanzialmente confesso, l’omicidio era stato determinato sia da motivi di gelosia, in quanto l’ (OMISSIS) riteneva che l’ (OMISSIS) fosse l’amante della sua ex fidanzata (OMISSIS), sia da ragioni di natura criminale, avendo l’imputato un concreto interesse all’eliminazione di uno scomodo concorrente nel settore dello spaccio di stupefacenti.

2.3 A ragione della ritenuta premeditazione la Corte di assise di appello valorizzava:

– le accertate ragioni dell’impresa delittuosa, non connotate da repentina insorgenza;

– la preventiva elaborazione del progetto, per la cui riuscita (OMISSIS) aveva astutamente predisposto uno stratagemma per potersi trovare da solo con il connazionale in luogo isolato e in orario notturno;

– la predisposizione dei mezzi per cogliere di sorpresa la vittima, allettata dall’offerta di collaborazione nell’attivita’ di spaccio di un consistente quantitativo di droga e di ripartizione dei proventi;

– l’aver portato con se’ anche una bomboletta di spray urticante per neutralizzare alla bisogna l’ (OMISSIS) o suoi eventuali accompagnatori;

– il comportamento tenuto subito dopo l’accoltellamento con la spoliazione della vittima ed il meticoloso occultamento del corpo;

– l’aver, infine, l’imputato, in piena coerenza con il riferito movente dell’omicidio, eseguito, a distanza di poche ore ed utilizzando la medesima arma, anche l’accoltellamento della ex compagna;

– l’assenza di stati di eccitazione psichica o di pulsioni emotive tali da compromettere e/o precludere la possibilita’ di una rivisitazione e riconsiderazione della determinazione criminosa.

3. Ricorre l’imputato, con il ministero del suo difensore avvocato (OMISSIS), articolando un unico motivo, con il quale denunzia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Il ricorrente si duole del riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, della quale mancava qualsivoglia elemento sintomatico: la ricerca dell’occasione propizia, la meticolosa organizzazione e l’accurato studio preventivo delle modalita’ esecutive. Segnatamente obietta: l’imputato portava con se’ abitualmente l’arma utilizzata per l’omicidio; il luogo in cui si era consumato il delitto non era affatto isolato, ma prossimo in linea d’aria alla stazione ferroviaria di (OMISSIS) e abitualmente frequentato da persone senza fissa dimora, dedite allo spaccio di stupefacenti o a furti; il delitto era scaturito da un momento di rabbia incontrollabile ed era stato commesso d’impeto, subito dopo che l’imputato aveva appreso che la sua ex fidanzata era stata destinataria di richieste sessuali da parte di (OMISSIS); la notizia aveva innescato una reazione immediata, in soggetto con alterazioni del comportamento, connotate da stati di impulsivita’ ed aggressivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Esso sostanzialmente ripete le stesse deduzioni articolate con l’atto d’appello che risultano in realta’, e nella sostanza, correttamente confutate, senza neppure farsi completo carico delle risposte ad esse date con la sentenza impugnata.

2. Come gia’ si rilevava nella Relazione al codice, la premeditazione e’ stata mantenuta tra le circostanze aggravanti sul rilievo che “nel dolo vi e’ una scala, che sale per gradi, dal cosiddetto dolo di impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione”, la premeditazione aggiungendo “un quid pluris a quel grado di riflessione, che e’ comune alla maggior parte delle azioni delittuose”, perche’ in essa “la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae piu’ o meno lungamente nel tempo, senza soluzione di continuita’, alimentando continuamente il proposito stesso, alla ricerca o in attesa dell’occasione di attuarlo”. Proprio “tale persistenza, la quale sopraffa’ tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso” costituisce cosi’ indice di quella “maggiore perversita’ e pericolosita’ del delinquente” che giustifica l’aumento di pena.

Sulla base di tali principi, e’ approdo pacifico che elementi costitutivi della circostanza aggravante sono (a) un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso (elemento di natura cronologica), e (b) la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuita’ nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), ed e’ stato opportunamente chiarito che la consistenza minima del tempo, intercorrente fra l’insorgenza e l’attuazione del proposito omicida, non puo’ essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.

3. Alla luce di tali consolidati e condivisi principi, nessuno dei profili, peraltro esclusivamente di fatto, che il ricorrente asserisce essere stati ingiustificatamente svalutati o addirittura pretermessi sarebbe comunque dirimente nella individuazione di un atteggiamento psicologico riferibile alla premeditazione anziche’, al piu’, alla mera preordinazione.

3.1 Ed invero, secondo la Corte di merito, deponevano per l’esistenza di un progetto omicidiario organizzato e coltivato per un lasso di tempo apprezzabile le stesse confidenze dell’imputato raccolte dall’amico e compagno di detenzione (OMISSIS) ( (OMISSIS) mi disse che aveva ucciso (OMISSIS) per gelosia perche’ sospettava che avesse una relazione con la sua compagna), cosi’ introducendo nella ricostruzione del fatto un elemento costituente “adeguata cornice psicologica della premeditazione”. Piu’ in particolare, il racconto del teste, ritenuto attendibile e nemmeno oggetto di una qualche contestazione da parte del ricorrente, aveva richiamato, nel riportare la confessione resagli dall’amico, plurimi e concreti elementi circostanziali dell’aggravante: la preventiva elaborazione del progetto criminoso, portato avanti con lucida determinazione per un tempo apprezzabile, giacche’, per quanto riferito, tra il progetto e la fase attuativa era intercorso quantomeno il tempo occorrente, per prendere contatto con la vittima, per elaborare l’espediente utilizzato per trarla in inganno e convincerla a seguire l’imputato nel luogo isolato, preventivamente individuato, la predisposizione non solo dell’arma utilizzata per l’esecuzione del delitto, ma anche della bomboletta di spray urticante da utilizzare per neutralizzare eventuali reazioni difensive. Circostanze tutte che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale aveva ammesso di aver attirato in una trappola l’ (OMISSIS) e di averlo condotto nel deposito abbandonato ove, tre mesi piu’ tardi, il suo corpo era stato effettivamente rinvenuto. Inoltre, l’imputato, con condotta organizzata e in un raccolto arco temporale, non solo aveva ucciso il suo rivale, ma con freddezza e lucidita’ aveva proceduto alla spoliazione del cadavere, ne aveva pazientemente e accuratamente occultato il corpo e, in piena coerenza con il riferito movente, aveva poche ore dopo accoltellato anche l’ex convivente. E, annotava ancora il giudice di appello, se pure l’imputato aveva agito con rabbia nella fase esecutiva dell’omicidio, “per converso, si era condotto con fredda determinazione e manifeste capacita’ simulatorie in quelle precedenti, donde l’agevole individuabilita’ di quella pluralita’ di fasi ben distinte quanto alla condizione psichica del soggetto agente, anche se connotate dall’unicita’ del fine, nella quale la premeditazione pare sostanziarsi”.

3.2 La sentenza impugnata e’, dunque, esente dai vizi denunziati, perche’ logica, coerente, corretta in diritto e assolutamente plausibile in fatto nella parte in cui ha affermato che, alla stregua di tutti i dati acquisiti, non poteva revocarsi in dubbio l’esistenza di una lucida preparazione e di una fredda predeterminazione, rimasta ferma e irrevocabile durante l’ideazione e l’organizzazione dell’omicidio, emergente con tranquillante certezza non solo dal movente ma anche dalla condotta tenuta dall’imputato che aveva prescelto il luogo di esecuzione, fissato l’incontro con la vittima, studiato lo stratagemma per carpirne la buona fede. E correttamente ha valorizzato anche il comportamento tenuto immediatamente dopo (la spoliazione del cadavere, l’occultamento del corpo, il tentativo di portare a termine il progetto di vendetta a lungo coltivato, anche attraverso la soppressione dell’ex compagna fedifraga), giacche’ in tema d’indagine psicologica ogni elemento fattuale, anche successivo, e’ valutabile se appare in termini retrospettivi chiaramente sintomatico (come nel caso di specie) dell’atteggiamento dell’intenzione e della volonta’ dell’agente.

3.4 Alla stregua della puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito e dell’individuato movente, non v’e’ dubbio che l’imputato ebbe il tempo di maturare il progetto, ma anche di riflettere ed eventualmente retrocedere dall’aberrante proposito, mentre anche l’aver agito in preda ad uno stato di alterazione emotiva e passionale, come sostenuto dal ricorrente, non e’ incompatibile con la circostanza della premeditazione, legittimamente riconosciuta e adeguatamente motivata come sopra, poiche’ tale aggravante ben puo’ conciliarsi con una reazione iraconda e con un movente passionale, ferma l’esigenza dei due elementi essenziali, di cui e’ stata accertata l’esistenza nella fattispecie, consistenti in un apprezzabile intervallo di tempo fra l’insorgenza e l’attuazione del proposito criminoso e nel perdurare della risoluzione criminosa, senza titubanza e senza soluzioni di continuita’ (cfr. (Sez. 1, n. 1212 del 10/07/1967, dep. 27/10/1967, D’Agostino, Rv. 105815).

4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro in favore della cassa delle ammende.

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