Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6384. Il procedimento teso all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore

Il procedimento teso all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e, in mancanza di una disposizione specifica, di un rappresentante legale o, in caso di conflitto di interessi di un curatore speciale, soggetti ai quali compete la nomina di un difensore d’ufficio.

Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6384
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16320/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di genitori dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2017 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS Luisa che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte di appello di Bologna, con il Decreto n. 40 del 17/02/2015, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il provvedimento definitivo del Tribunale per il Minorenni di Bologna che, facendo seguito al ricorso promosso dal P.M. ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c., li ha dichiarati genitori decaduti dalla potesta’ sui figli (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), nominando tutore provvisorio il Servizio sociale affidatario fino alla definitiva pronuncia del Giudice tutelare competente; ha disposto il collocamento dei minori presso idonea famiglia o famiglie; ha mandato al tutore per la regolamentazione dei rapporti con i familiari con ogni facolta’ (di non avvisarli e/o sospenderli se disturbanti).

Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo era intervenuto, idoneo a modificare il quadro che aveva portato all’adozione del provvedimento che risultava l’unico idoneo a garantire una situazione di stabilita’, affettiva e non solo, ai minori.

Il provvedimento e’ stato impugnato congiuntamente dai genitori su due motivi.

Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Preliminarmente va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione posto che “Il provvedimento ablativo della responsabilita’ genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicche’, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7″ (Cass. n. 23633 del 21/11/2016).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 336 c.c., u.c., che impone la assistenza del difensore a favore dei genitori e dei minori, nei procedimenti contemplati dalla norma.

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