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Ed infatti, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 1 bis dispone: “Nei casi in cui lo straniero e’ in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ e l’espulsione non e’ stata disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, articolo 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo’ disporre una o piu’ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore…”.
Nella specie, notificato al (OMISSIS) il provvedimento del Questore il 13/10/2016 alle ore 15,20, e comunicato al Giudice di Pace alle ore 11,00 del 14/10/2016, come indicato a verbale di detto giudice, questi emetteva la convalida con provvedimento depositato il 17/10/2016,alle ore 12,00, quindi dopo le 48 ore dalla ricezione del provvedimento del Questore.
E che si debba fare riferimento alla comunicazione del provvedimento e non gia’ al massimo lasso temporale per questa previsto delle 48 ore, e’ stato gia’ ritenuto nel caso del tutto sovrapponibile del trattenimento nella pronuncia del 27/4/2016, n. 8268, che ha ritenuto che il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 4, impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero intervenga, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, sicche’, essendo il termine fissato in ore, e’ indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l’indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell’ora della sua emissione, ovvero dell’ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullita’ insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., comma 2.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato e, decidendosi nel merito, l’annullamento del provvedimento del Questore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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