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il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello proposto avverso tale sentenza, ritenendo che non fosse risultato integrato il rischio dinamico insito nella circolazione del rimorchio, in quanto l’urto era avvenuto tra la parte anteriore della motrice e quella posteriore della vettura, “secondo una dinamica concreta nell’ambito della quale il rimorchio trainato non spiegava alcuna efficacia eziologica”;
ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, mentre l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Considerato che:
con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c e censura il Tribunale per non avere considerato che, in caso di incidente stradale, l’autoarticolato dev’essere considerato come un complesso unitario; che la locuzione “proprietario del veicolo” e’ tale da ricomprendere sia il proprietario del veicolo trainante che quello del rimorchio e che il proprietario di quest’ultimo non aveva dimostrato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volonta’; contesta, infine, l’affermazione della indifferenza causale del rimorchio nella dinamica del sinistro;
il motivo e’ fondato alla luce del principio secondo cui “una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entita’ a se’ stante, ma soltanto come parte di un’entita’ circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 3, ed e’ solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilita’ di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980);
tale principio e’ coerente con quello (cfr. Cass. n. 13200/2012) secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilita’ per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessita’ di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per il caso che il rimorchio provochi danni quando e’ fermo o manovrato a mano);
la sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, che provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Perugia, in persona di altro magistrato.
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