Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6666. L’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili.

L’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l’impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Ne consegue che, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l’impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l’art. 348, comma 1, c.p.c.

Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6666
Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27391-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore p.t., (OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS) SPA PI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS) S.P.A. P.I.03516700634, in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2344/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 24 giugno 2016 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’impugnazione per nullita’ di lodo arbitrale proposta (secondo quanto risulta dall’intestazione della sentenza) da (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. (viceversa in motivazione, a pagina 3, sono indicati (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, gia’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.p.A.), nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., indicate nell’intestazione, nonche’ di Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, ivi non indicate.

2. – Per la cassazione della sentenza risultano proposti due distinti ricorsi di uguale contenuto, entrambi per i medesimi due mezzi, notificati in pari data, ma con diverse intestazioni:

-) l’uno risulta proposto da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, gia’ (OMISSIS) S.p.A, (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., Tecno (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A.;

-) l’altro risulta proposto da (OMISSIS) S.p.A, (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, gia’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A..

(OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso mentre (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. – il primo motivo denuncia nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., comma 1, articolo 307 c.p.c., comma 1, articolo 824 bis c.p.c., articolo 827 c.p.c. e ss. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver giudicato improcedibile l’impugnazione per nullita’ di lodo arbitrale, non essendo stata iscritta a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notificazione ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., comma 1, , mentre avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina di cui all’articolo 307 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 153 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare sulla subordinata richiesta di rimessione in termini avanzata sul presupposto che l’improcedibilita’ fosse da ascrivere ad un imprevedibile o overruling giurisprudenziale.

RITENUTO CHE:

4. – I Collegio ha disposto l’adozione della modalita’ di motivazione semplificata.

5. – Vale anzitutto osservare, in generale, che la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo (Cass. 30 maggio 2017, n. 13584; Cass. 23 marzo 2017, n. 7467). Al di fuori di detta ipotesi, la legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio puo’ essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso (Cass. 12 gennaio 2017, n. 681). Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell’asserita qualita’ di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma e’ tenuto, altresi’, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, e’ rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. (Cass. 4 novembre 2016, n. 22507). Principio, quest’ultimo, applicabile anche nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 111 c.p.c..

Nel caso in esame e’ inammissibile l’impugnazione proposta da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, gia’ (non e’ dato comprendere che cosa detto avverbio dovrebbe significare) (OMISSIS) S.p.A., non risultando che la menzionata ricorrente sia in qualche modo succeduta a quest’ultima societa’.

6. – E’ poi inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) S.r.1. in liquidazione avendo (OMISSIS) S.p.A. comprovato che la societa’ e’ stata cancellata dal registro delle imprese in data 21 marzo 2014, in applicazione del principio secondo cui, in tema di giudizio di legittimita’, e’ inammissibile il ricorso proposto da una societa’, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l’estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacita’ processuale, l’interruzione del processo ex articolo 299 c.p.c. e ss. e la successione dei soci ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., e, dall’altro, la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della societa’ estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci (Cass. 22 luglio 2016, n. 15177, pronunciata in relazione al controricorso).

7. – (OMISSIS) S.p.A. ha anzitutto dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di procura speciale, attesa la genericita’ del testo della procura apposta in calce al ricorso ed in mancanza dell’indicazione dei dati identificativi dei conferenti, che avevano sottoscritto con firma illeggibile.

L’eccezione va disattesa nei limiti che seguono.

In ordine al difetto di specialita’ della procura vale osservare che questa Corte ha stabilito che, quando la procura al difensore e’ apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essa viene a costituire un corpus inscindibile con esso, sicche’ il requisito della specialita’ sussiste non soltanto se il testo della procura contenga un espresso riferimento al giudizio di legittimita’ che la parte intende intraprendere, ma anche se esso nulla dica in proposito ovvero se in particolare per l’impiego di timbri – richiami altri gradi o fasi del giudizio, unitamente o meno al ricorso per cassazione (v. in molteplici fattispecie Cass. 16 settembre 1996, n. 8282; Cass. 20 settembre 1996, n. 8372; Cass. 26 novembre 1996, n. 10498; Cass. 1 aprile 1997, n. 2842; Cass. 18 settembre 1997, n. 9287; Cass. 30 marzo 1999, n. 3034; Cass., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108; Cass. 18 aprile 1998, n. 3981; Cass. 3 settembre 1998, n. 8739; Cass. 29 aprile 1998, n. 4357; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12615; Cass. 22 marzo 1999, n. 2659; Cass. 13 ottobre 1999, n. 11516; Cass. 19 novembre 1999, n. 12838; Cass. 5 aprile 2000, n. 4171; Cass. 28 settembre 2000, n. 12870; Cass. 25 gennaio 2001, n. 1058; Cass. 19 aprile 2002, n. 5722; Cass. 5 maggio 2004, n. 8528; Cass. 7 marzo 2006, n. 4868; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1241; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1243; Cass. 11 agosto 2000, n. 10732; Cass. 18 luglio 2002, n. 10443; Cass. 8 gennaio 2001, n. 200; Cass. 6 marzo 2003, n. 3349; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2340; Cass. 31 marzo 2007, n. 8060; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26504).

Va per il resto rammentato che non e’ requisito di validita’ della procura alle liti la leggibilita’ della sottoscrizione del conferente apposta in calce ad essa: nulla dispone in proposito la legge, sicche’ ciascuno firma come usa fare. E tuttavia questa Corte fa seguire all’affermazione di principio dell’irrilevanza dell’illeggibilita’ della sottoscrizione da parte del conferente la procura alle liti la precisazione che l’illeggibilita’ e’ irrilevante “ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo, in quanto cio’ consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile la riferibilita’ della procura alla persona, come effetto dell’autenticazione compiuta dal procuratore” (Cass. 19 marzo 2007, n. 6464; Cass. 9 marzo 2006, n. 5134). Ha in particolare avuto rilievo, in passato, il problema della illeggibilita’ della sottoscrizione, quando quest’ultima provenisse dal legale rappresentante di una persona giuridica. Ma sul punto occorre far riferimento all’indirizzo delle Sezioni Unite le quali hanno affermato che l’illeggibilita’ della firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, e’ irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualita’ di legale rappresentante, si determina nullita’ relativa, che la controparte puo’ opporre con la prima difesa, a norma dell’articolo 157 c.p.c., facendo cosi’ carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosita’ dell’atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove detta integrazione difetti, sia inadeguata o sia tardiva, si verifica invalidita’ della procura ed inammissibilita’ dell’atto cui accede (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4814; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4816; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4810; la successiva giurisprudenza si e’ conformata, v. da ult. Cass. 5 luglio 2017, n. 16634).

Al che resta soltanto da aggiungere che il nominativo dei conferenti nella loro qualita’ risulta, salvo quanto si aggiungera’, dall’intestazione del ricorso.

E’ pero’ inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A.: a parte il fatto che non riesce a capirsi come questa societa’ possa essere ancora in vita, vista la gia’ ricordata intestazione di uno dei ricorsi a ” (OMISSIS) S.r.l. in liquidaione (gia’ (OMISSIS) S.p.A.)”, sta di fatto che ne’ in calce all’una, ne’ in calce all’altra copia del ricorso la procura alle liti e’ sottoscritta per detta societa’.

8. – Il ricorso va respinto.

8.1. Il primo motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, la cui applicazione va effettuata in conformita’ ai principi affermati da Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n. 7155.

Questa Corte ha difatti gia’ stabilito che l’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l’impugnazione del lodo e’ soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Ne consegue che, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l’impugnazione e’ improcedibile, trovando applicazione l’articolo 348 c.p.c., comma 1, e non l’articolo 171 c.p.c. (Cass. 18 giugno 2014, n. 13898). D’altro canto il motivo non offre argomenti per mutare l’orientamento della Corte, dal momento che esso poggia sull’ormai consolidato indirizzo, confermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2010, n. 24153), che riconosce la natura giurisdizionale dell’arbitrato.

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