[….segue pagina antecedente]
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso, in applicazione del principio della ragione piu’ liquida, deve ritenersi, in parte qua, manifestamente fondato.
3. Premesso, in fatto, che la rilevata discrepanza come annota la sentenza gravata e’ riflesso di “un errore nella procedura di rilevazione e comunicazione dei dati da inviare alla Commissione Europea”, in guisa dei quali – allega il ricorrente senza contestazioni – era emerso che i quantitativi di prodotto ammessi al programma di aiuti al momento della dichiarazione “erano di gran lunga inferiori ai quantitativi soggetti all’aiuto in quanto molte domande erano ancora ferme in attesa dei controlli”, l’impugnata decisione merita censura laddove, legittimando il modus operandi con cui l’AGEA aveva nella specie proceduto al recupero delle somme erogate in eccesso, ha ritenuto “corretto” far gravare il rimborso in modo proporzionale su tutti i produttori ammessi al beneficio, poiche’ tutti, a causa di un’errata interpretazione delle modalita’ di comunicazione dei dati alla Commissione da parte dell’AGEA avevano beneficiato di contributi in eccesso, associandosi percio’ nell’azione di recupero “sia i produttori la cui produzione era stata considerata ai fini della quantificazione della produzione effettiva perche’ controllata e comunicata alla Commissione al momento della fissazione dell’aiuto sia i produttori i cui quantitativi erano ancora da controllare alla scadenza dei termini”.
4. Come questa Corte ha gia’ affermato in relazione ad analoga vicenda “in tema di aiuti comunitari al settore olivicolo, qualora non sia dimostrato che la produzione effettiva abbia superato il “quantitativo nazionale massimo garantito” (cd. QNMG), il recupero dei contributi erogati in maniera indebita non puo’ avvenire tramite la riduzione proporzionale “pro quota” di tutti gli aiuti corrisposti poiche’, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione e’ stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all’autorita’ europea al momento della fissazione dell’aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo” (Cass., Sez. 1, 13/03/2017, n. 6387).
5. Il ricorso e’ dunque fondato e, previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata al giudice a quo ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 1 e articolo 384 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Leave a Reply