In tema di aiuti comunitari, qualora non sia dimostrato che la produzione effettiva abbia superato il “quantitativo nazionale massimo garantito” (cd. QNMG), il recupero dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale “pro quota”
Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30264
Data udienza 7 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2586-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3883/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe (OMISSIS) chiede che sia cassata la sentenza in atti – con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha condannato alla parziale ripetizione in favore dell’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, delle somme ricevute in ragione degli aiuti comunitari in favore degli olivicoltori per le campagne olearie 1998-99 e 1999-00, erogati in eccesso a causa della rilevata discrepanza tra i quantitativi di olio ammessi a fruire dell’aiuto ed i quantitativi che, in base al QNMG determinato dalla Commissione Europea con decisione 29.4.2005, avrebbero avuto titolo per esservi ammessi – sul rilievo, tra l’altro, che potevano essere considerati “al piu’ indebiti” soltanto i contributi comunitari erogati in favore dei produttori le cui domande erano state scrutinate successivamente alla detta decisione della Commissione Europea, mentre, al contrario, non era contestato che le domande di erogazione dell’aiuto presentate dal (OMISSIS) rientrassero tra quelle che erano state assoggettate a controllo nei termini previsti dalla normativa di settore e che il relativo quantitativo di prodotto era gia’ ricompreso tra quello a suo tempo comunicato dall’AGEA alla Commissione Europea facente parte della produzione effettiva ammessa all’aiuto ai sensi dell’articolo 14 par 4 Reg. CEE 2366/98.
Al ricorso resiste l’AGEA con controricorso.
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