[….segue pagina antecedente]
Il Ministero, nei cui confronti e’ stato ordinata (in via interlocutoria) l’integrazione del contraddittorio, non ha svolto difese.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, la quale ha svolto alcune osservazioni critiche che sono in parte suscettibili di accoglimento, specialmente ove richiamano i precedenti di questa stessa Corte.
Infatti, con riguardo al regolarita’ del contraddittorio, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 2010; Sez. 1, Sentenza n. 13767 del 2010; Sez. 6-1, Ordinanza n. 12709 del 2016) ha gia’ enunciato il seguente principio di diritto: “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, gia’ sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.”.
Con particolare riferimento al caso del trattenuto che, per ragioni sanitarie, sia sottoposto a trattamenti di semplice profilassi, senza pericoli per la salute pubblica, questa Corte (Sez. 6-1, ordinanze nn. 10743 e 11468 del 2017) ha specificamente escluso l’esistenza di un legittimo impedimento del trattenuto a comparire all’udienza di convalida, sicche’ l’avere il difensore eccepito la violazione del diritto di difesa dello straniero che chiede di essere sentito in sede di convalida costituisce eccezione rilevante e fondata che deve impedire al Giudice, in ragione della ingiustificata assenza dell’interessato all’udienza di convalida, di procedere alla sua celebrazione e alla pronuncia del provvedimento di convalida impugnato che, percio’ solo, si rivela irritualmente dato e quindi deve essere cassato in applicazione del seguente principio di diritto:
“In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 14, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, per il procedimento di convalida del trattenimento, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito. Pertanto, costituisce eccezione rilevante e fondata quella sollevata dal difensore del trattenuto il quale alleghi la violazione del diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in ragione di trattamenti di semplice profilassi (nella specie: antiscabia), che non costituiscano pericoli per la salute pubblica”.
Il decreto impugnato, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, va pertanto cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati, con l’addebito delle spese della fase di merito e di quelle di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio che liquida, per la fase davanti al Giudice di Pace in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi e, per questa fase di legittimita’, in complessi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge dei due gradi.
Leave a Reply