Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23771. Ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve…

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1. Lo studio legale associato ” (OMISSIS)” e (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo quale legale rappresentante dell’associazione professionale ed entrambi anche in proprio, hanno chiesto, L. Fall., ex articolo 101, l’ammissione dell’associazione professionale, o, subordinatamente, dei due associati (OMISSIS) e (OMISSIS), in via privilegiata ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, o, subordinatamente, in via chirografaria al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il credito di 9.962,36 Euro derivante da prestazioni professionali.
2. Il Giudice delegato del Tribunale di Pordenone, con decreto del 10 marzo 2015, ha respinto l’istanza con la seguente motivazione “l’assunzione dell’incarico e la relativa prestazione sono risultati contrari alla diligenza, perizia e buona fede richieste al professionista, cui era stato altresi’ conferito il mandato 3.11.2012 con analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di (OMISSIS) s.r.l. La constatazione dell’ormai consolidato stato di insolvenza avrebbe dovuto comportare la pronta esecuzione degli adempimenti conseguenti, previsti dalle norme concorsuali, risolvendosi ogni altra attivita’ in un aggravamento del dissesto dell’impresa”.
3. Con ricorso L. Fall., ex articolo 98, depositato il 9 aprile 2015 gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali legali rappresentanti della omonima associazione professionale, e, il primo e il terzo anche in proprio, hanno proposto opposizione allo stato passivo.
4. Si e’ costituita la curatela fallimentare e ha eccepito l’inammissibilita’ dell’opposizione per essere stato notificato il ricorso oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.
5. Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 13 gennaio 2016, ha ammesso, in via privilegiata, gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) al passivo fallimentare per il credito richiesto di 9.962,36 Euro.
6. Propone ricorso per cassazione la curatela fallimentare e, in via preliminare, chiede la riunione del giudizio relativo al ricorso in esame, recante il n. R.G. 4585/016, a quelli relativi all’impugnazione per cassazione di altri, connessi decreti emessi dal Tribunale di Pordenone nei confronti delle medesime parti, con i quali sono stati ammessi al passivo del fallimento (OMISSIS) altri crediti per prestazioni professionali dei contro ricorrenti.
7. L’avv. (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale associato ” (OMISSIS)”, nonche’ quale procuratore e difensore dell’avv. (OMISSIS), replica con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
8. Preliminarmente va disposta, in accoglimento della richiesta del ricorrente, la riunione al presente giudizio di una serie di giudizi relativi a controversie identiche, quanto alle parti e alle ragioni del contendere, che concernono altri crediti per prestazioni professionali dei controricorrenti la cui ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) e’ stata disposta dal Tribunale di Pordenone con decreti coevi a quello impugnato con il ricorso n. 4585/16 R.G..
9. Si tratta dei seguenti ricorsi, di cui si indica il numero di ruolo e l’importo del credito in contestazione: ricorso n. 4590/16 (Euro 569,07); ricorso 4593/16 (Euro 4839,80); ricorso 4596/16 (Euro 1185,55); ricorso 4599/16 (Euro 109,18); ricorso 4604/16 (Euro 2314,18); ricorso 4606/16 (Euro 2655,53); ricorso 4607/16 (Euro 1237,97); ricorso 4611/16 (Euro 233,46); ricorso 4613/16 (Euro 2271,41); ricorso 4614/16 (Euro 1386,13); ricorso 4617/16 (Euro 4267,95); ricorso 4619/16 (Euro 9704,30).
10. Il ricorso n. 4619/016 e quelli ad esso riuniti presentano identici motivi, il cui esame sara’ pertanto compiuto per una sola volta.
11. Con il primo motivo dei ricorsi la curatela fallimentare deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 99, conseguente al mancato rilievo dell’inammissibilita’ per tardivita’ dell’opposizione allo stato passivo.
12. Con il secondo e terzo motivo la curatela fallimentare deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 1218 e 1176 c.c. e della L. Fall., articoli 25, 31, 43, 167, 168 e il vizio di omessa motivazione quanto al rigetto dell’eccezione di inadempimento dei professionisti al mandato loro conferito da (OMISSIS) il 3/5 novembre 2012 che, se diligentemente e puntualmente eseguito, avrebbe reso inutile l’attivita’ per la quale sono state proposte le istanze di ammissione al passivo.

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