Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29620. La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è una facoltà discrezionale del giudice di merito

La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è una facoltà discrezionale del giudice di merito (sulla base dell’art. 196 del c.p.c.) non sindacabile nel giudizio di legittimità e gli eventuali vizi di nullità dell’ordinanza con la quale viene disposta debbono essere fatti valere nell’udienza immediatamente successiva. Inoltre, una volta rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio, le conclusioni a cui sono giunti i Ctu che si sono succeduti nel giudizio, laddove non incompatibili, possono essere entrambe utilizzate ai fini della formazione del convincimento del giudice, anche per ragioni di economia processuale.

Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29620
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9435-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1659/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, emessa il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta. nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
FATTO E DIRITTO
IL COLLEGIO:
Premesso;
– La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 30.12.2015 n. 1659, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando la decisione di prime cure che aveva ritenuto provata, mediante testi, l’aggressione fisica perpetrata dai predetti in danno di (OMISSIS) che, in conseguenza delle lesioni personali subite, aveva riportato postumi invalidanti quantificati all’esito delle espletate cc.tt.uu. medico legali nella misura del 6% ed in giorni 7 di inabilita’ temporanea assoluta e gg. 120 di inabilita’ temporanea parziale;
– Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) ed i (OMISSIS) deducendo due motivi.
– Resiste con controricorso e memoria illustrativa (OMISSIS).
Ritenuto.
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 196 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e’ inammissibile.
Premesso che in primo grado il Tribunale aveva disposto il rinnovo della c.t.u. (dott. (OMISSIS)) che veniva quindi espletata dal CTU dott. (OMISSIS), e considerato che il secondo CTU perveniva alle medesime conclusioni raggiunte nel precedente elaborato peritale, la censura di violazione dell’articolo 196 c.p.c. mossa alla sentenza della Corte d’appello e’ manifestamente inammissibile, in quanto della norma processuale ha fatto applicazione esclusivamente il Giudice di primo grado, con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ viene richiesto in relazione ad un parametro normativo inconferente.
Quanto al richiamo operato nella sentenza di appello alla consulenza tecnica del dott. (OMISSIS), e’ appena il caso di rilevare come: 1 – la rinnovazione della consulenza e’ facolta’ discrezionale attribuita al Giudice di merito (articolo 196 c.p.c., prima parte), ed eventuali vizi di nullita’ della ordinanza con la quale viene disposto il rinnovo, debbono essere fatti valere dalla parte interessata alla udienza immediatamente successiva (articolo 157 c.p.c., comma 2), ben potendo entrambe le consulenze, in relazione alle parti non incompatibili, essere utilizzate ai fini della formazione del convincimento del Giudice; 2 – la sostituzione “per gravi motivi” del CTU gia’ nominato (articolo 196 c.p.c., seconda parte), richiede che il provvedimento del Giudice indichi le ragioni che hanno indotto alla sostituzione: tuttavia la mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’articolo 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio gia’ nominato, integra una nullita’ a rilevanza variabile, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullita’ non puo’ essere denunciata, “secundum eventum litis”, come motivo di impugnazione della sentenza dovendo peraltro, considerarsi che il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attivita’ espletata dal consulente sostituito (Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21149 del 17/09/2013). In entrambi i casi rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione gia’ depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, e l’esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile “ex” articolo 177 c.p.c., comma 2, non e’ sindaca bile in sede di legittimita’, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010).

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