Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26709. In ordine alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale

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Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base di due motivi, accompagnati da memoria.
Non svolge difese l’intimata (OMISSIS).
Col primo motivo di ricorso viene denunciato l’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla persistenza di una situazione di conflittualita’ tra i coniugi, erroneamente ritenuta dalla Corte d’appello, che ha pedissequamente ripreso quanto risultante all’esito dell’udienza presidenziale. I minori trarrebbero grande giovamento dalla co-assegnazione della casa coniugale per il legame che hanno con il padre. D’altra parte gli interventi edilizi per la divisione dell’immobile non sono ne’ costosi ne’ di difficile realizzazione, come indicato nella relazione del geometra prodotta in giudizio.
Con il secondo motivo viene denunciato un vizio di omessa pronuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., relativamente alla domanda di affido condiviso paritario e di revoca dell’assegno di mantenimento, su cui la Corte d’appello non si e’ pronunciata.
Il primo motivo, con cui il ricorrente critica la motivazione della Corte territoriale in punto di rigetto della domanda di co-assegnazione della casa coniugale, appare inammissibile perche’ volto a porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito al di fuori dei confini della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto non viene evidenziato alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello. Invero, attesa la portata del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la pronuncia impugnata, essendo sorretta da motivazione scevra da vizi logici e giuridici, sfugge alla censura formulata, in quanto “In tema di ricorso per cassazione, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. 8053/2014 nonche’, ex multis, n. 12995/2017 e 678/2017).
Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Si evince dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso che le domande di affidamento condiviso paritario e di revoca del mantenimento sono state prospettate dal (OMISSIS) come dipendenti rispetto alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale, ragion per cui esse devono ritenersi implicitamente rigettate. Invero, a pag. 8 del ricorso, in cui il ricorrente sintetizza quanto argomentato nell’atto d’appello, si legge: “col il terzo motivo l’appellante censurava la sentenza di primo grado in punto di assegnazione a suo carico di un assegno di mantenimento (…) argomentava in particolare che anche mediante l’assegnazione parziale della casa coniugale egli avrebbe potuto provvedere al mantenimento diretto dei propri figli e che venivano meno i presupposti per la sua condanna all’assegno di mantenimento”. In altri termini, il venir meno dei presupposti della corresponsione dell’assegno di mantenimento e’ legata alla co-assegnazione della casa coniugale. Ancora, a pag. 4 del ricorso, ove il ricorrente sintetizza quanto richiesto in primo grado, si legge: “in considerazione di quanto richiesto al punto che segue, circa la suddivisione della casa familiare, disporre che i figli vivano a settimane alterne con ciascuno dei due genitori”; e, ancora, “in considerazione del punto precedente (riguardante la richiesta di co-assegnazione della casa coniugale previa divisione dell’immobile), nessun assegno dovra’ essere corrisposto a carico del signor (OMISSIS) quale contributo al mantenimento dei figli”. Ne deriva l’implicito rigetto, da parte del giudice di merito, delle domande di cui il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia.
La memoria depositata, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attivita’ difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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