Va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza e colpa grave del ricorrente
Ordinanza 10 novembre 2017, n. 26661
Data udienza 15 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21364/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ora (OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 957/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
RILEVATO
che:
in data che il ricorso non indica, ma comunque successiva al 2000, (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Catania la societa’ (OMISSIS) S.p.A. (che in seguito, per effetto di fusione, mutera’ la propria ragione sociale in (OMISSIS) S.p.A.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo:
(-) di avere stipulato con la societa’ convenuta un contratto di assicurazione contro il furto dell’escavatore cingolato marca “Benati 3.22 BBHS”;
(-) che il suddetto mezzo era stato rubato da ignoti tra il (OMISSIS);
(-) che l’impresa assicuratrice non aveva adempiuto il proprio obbligo di pagare l’indennizzo;
chiese pertanto la condanna della (OMISSIS) al pagamento del suddetto indennizzo;
con sentenza 10 gennaio 2010 il Tribunale di Catania rigetto’ la domanda;
la sentenza di primo grado venne appellata dalla parte soccombente; la Corte d’appello di Catania, con sentenza 3 luglio 2014 n. 308, rigetto’ il gravame, dichiarando prescritto il diritto dell’assicurato; la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo;
ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso, (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; deduce, in particolare, la violazione dell’articolo 2947 c.c.;
sostiene il ricorrente, che essendo il suo “credito risarcitorio” sorto da un fatto illecito che integra gli estremi di un reato (il furto dell’escavatore cingolato), a tale credito troverebbe “alternativamente applicazione sia l’articolo 2953 c.c., che l’articolo 2947 c.c.”;
il motivo e’ manifestamente infondato;
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply