Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26661. Va revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza e colpa grave del ricorrente

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l’articolo 2947 c.c., infatti, stabilisce il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturente da un reato; il diritto disciplinato dalla suddetta norma e’ quello:
(a) sorto da un illecito;
(b) avente ad oggetto il risarcimento del danno;
(c) vantato dalla vittima di un reato nei confronti dell’autore dell’illecito;
nel caso di specie, il diritto azionato dall’attore nei confronti del proprio assicuratore e’ sorto dal contratto, non dal fatto illecito; e’ stato azionato nei confronti della controparte contrattuale, non nei confronti dell’autore del fatto illecito, e non costituisce – come preteso dall’attore – un “credito risarcitorio”, ma un ben diverso credito indennitario; correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che il credito indennitario dell’assicurato fosse soggetto al termine di prescrizione previsto dall’articolo 2953 c.c., per i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, e non al diverso termine previsto dall’articolo 2947 c.c., per il diritto al risarcimento del danno scaturente da reato;
questa Corte rileva d’ufficio come (OMISSIS) risulti essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania del 16.9.2015, allegato agli atti;
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, puo’ essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata’; cosi’ come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 122;
la valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’ammissione;
nel caso di specie (OMISSIS) ha proposto una ricorso per cassazione sostenendo una tesi che definire fantasiosa sarebbe dir poco, ovvero che le norme dettate per disciplinare il rapporto tra la vittima d’un reato ed il reo si applichino al contratto di assicurazione, se il rischio da esso coperto deriva da un reato;
nel caso di specie dunque da un lato mancava la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; dall’altro sussiste la colpa grave dell’interessato nella proposizione dell’impugnazione;
ricorrono pertanto ambedue i presupposti richiesti dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 2, per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
l’ammissione di (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato va dunque revocata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, per manifesta infondatezza della sua pretesa, e per colpa grave nel promovimento del giudizio, e dunque con effetto retroattivo, con quanto ne consegue in tema di condanna alle spese, e di obbligo di pagamento del doppio contributo unificato;
le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di (OMISSIS), con effetto retroattivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 136, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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