Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 settembre 2017, n. 20690. Espulsione immigrato e l’eventuale pendenza di procedimenti penali nei quali l’immigrato riveste la qualita’ di parte lesa e/o di imputato

In ordine alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1999, lettera c bis) l’eventuale pendenza di procedimenti penali nei quali l’immigrato riveste la qualita’ di parte lesa e/o di imputato non è di per se’ ostativa all’espulsione.

 

Ordinanza 1 settembre 2017, n. 20690
Data udienza 7 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25452-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA UTG DI COSENZA, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 187/2016 del GIUDICE DI PACE di COSENZA, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere d.ssa. MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

CHE:

(OMISSIS), cittadina albanese, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il provvedimento del 5.09.2016 con il quale il G.d.P. di Cosenza ha respinto la sua opposizione al decreto del Prefetto cittadino che aveva disposto la sua espulsione dal Territorio dello Stato, mediante accompagnamento alla frontiera.

La Prefettura intimata ha resisto con controricorso, che va tuttavia dichiarato inammissibile in quanto notificato alla ricorrente il 15.2.017, ben oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, che nella specie scadeva il 14.12.016.

Con il primo motivo (OMISSIS), denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7, deduce che il decreto di espulsione e’ stato tradotto solo in francese ed in inglese, lingue a lei sconosciute, e contesta l’accertamento del G.d.P. secondo cui, all’atto della notifica del provvedimento, ella aveva dichiarato di conoscere la lingua italiana.

Col secondo motivo su duole dell’omessa pronuncia del G.d.P. sull’eccezione concernente l’ineseguibilita’ dell’espulsione, per la pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, da lei instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari.

Col terzo motivo lamenta il vizio di motivazione sul capo del provvedimento impugnato che ha convalidato il diniego di concessione di un termine per la partenza volontaria.

La ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sia per la genericita’ della censura volta a contrastare l’accertamento del G.d.P., sia per l’omessa allegazione del documento (decreto di espulsione) sulla quale la stessa si fonda.

Il secondo motivo e’ infondato, avendo il G.d.P. espressamente rilevato che non v’era notizia dell’esito della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1999, lettera c bis) e che l’eventuale pendenza di procedimenti penali nei quali l’espulsa rivestiva la qualita’ di parte lesa e/o di imputata non era di per se’ ostativa all’espulsione.

Il terzo motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, a fronte dell’amplissima motivazione con la quale il G.d.P. ha ritenuto giustificato il diniego di concessione di un termine per la partenza volontaria, la ricorrente non ha indicato il fatto storico decisivo, ignorato dal giudicante, che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento, in parte qua, del ricorso.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Attesa l’inammissibilita’ del controricorso, vanno compensate le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso; compensa le spese del giudizio

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