Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4823.
Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti, e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato e’ sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss.
La seconda, per contro, concernente l’inquadramento della comune volonta’, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, puo’ formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimita’ sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per cio’ che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sindacato di legittimita’ puo’ essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4823
Data udienza 7 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16118-2015 proposto da:
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1678/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 29 agosto 2002 (OMISSIS) evocava il Condominio (OMISSIS) ed i condomini che lo componevano, dinanzi al Tribunale di Nola, onde sentire accertare la comproprieta’ anche in suo favore del cortile comune, con conseguente nullita’ della costituzione del condominio in questione, creato per la relativa gestione, nonche’ delle delibere dallo stesso adottate, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del solo Condominio e dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiedevano, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inesistenza del diritto di comproprieta’ dell’attore, il giudice adito, con sentenza n. 2466 del 2007, accoglieva le domande dell’attore.
In virtu’ di rituale impugnazione interposta dal Condominio (OMISSIS) e dai (OMISSIS). la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1678 del 2015, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva la sola originaria domanda di rimessione in pristino, mentre confermava per la restante parte le statuizioni del primo giudice.
Il Condominio (OMISSIS) ed i (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, sulla base di due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore di parte ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Atteso che:
il primo e il secondo motivo di ricorso (con i quali i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 818, 922, 1117, 1325, 1346, 1362, 1364 e 1371 c.c., nonche’ contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’interpretazione dell’atto pubblico per Notaio (OMISSIS) del 4 giugno 1942 e del testamento del 7 maggio 1938 accolta dalla corte territoriale) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili.
In primo luogo, occorre osservare – in conformita’ ad una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti, e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato e’ sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. (cfr., Cass. 15 ottobre 2001 n. 12158). La seconda, per contro, concernente l’inquadramento della comune volonta’, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, puo’ formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimita’ sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per cio’ che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il sindacato di legittimita’ puo’ essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto (per tutte, cfr., Cass. 20 gennaio 2003 n. 732).
Pacifico quanto precede, si osserva, che i giudici di merito hanno ricostruito la volonta’ delle parti, in sede di predisposizione dell’atto pubblico del 4 giugno 1942, nonche’ del de cuius con riferimento al testamento del 7 maggio 1938, facendo riferimento al contenuto dei summenzionati atti, in particolare alla clausola, presente nel negozio del 1942, che prevede la cessione di “tutte le azioni, comunioni e diritti su tutti i cortili come da titoli di provenienza, niente escluso ed eccettuato”, nel senso che le stesse avevano ritenuto di lasciare in regime di comunione tutti gli spazi adibiti a cortili e un tale accertamento non e’ in alcun modo validamente censurato dai ricorrenti.
Questi, infatti, lungi dal dedurre che la motivazione che sorregge la conclusione fatta propria dai giudici a quibus non consente in alcun modo la ricostruzione dell’iter logico seguito da quei giudici per giungere ad attribuire agli atti negoziali un determinato contenuto, o dal prospettare violazione delle norme ermeneutiche, si limitano ad opporre alla valutazione delle emergenze di causa compiuta dai giudici del merito, una propria, diversa, valutazione di quelle stesse circostanze e la denunzia, pertanto, esula, palesemente, dal modello di cui all’articolo 360, n. 5, nella nuova formulazione, ratione temporis applicabile, e articolo 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 20 gennaio 2003 n. 732 cit. e Cass. 14 luglio 2016 n. 14355), non riprodotto nel ricorso neanche il contenuto del testamento del 1938 pure invocato.
Le censure, infine, neanche deducono un fatto decisivo, lamentando i ricorrenti, nella sostanza, semplicemente la valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa effettuata dalla corte territoriale, inammissibile in questa sede.
Cio’ posto, si osserva che i motivi di ricorso non superano neanche lo scrutinio di ammissibilita’ di cui all’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, da svolgersi (relativamente ad ogni singolo motivo) con riferimento al momento della decisione (Cass., Sez. Un. n. 7155 del 2017), atteso che la condizione di ammissibilita’ del ricorso, indicata nella citata disposizione processuale, non e’ integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (cfr. Cass. n. 3142 del 2011 e Cass. n. 19190 del 2017). Lo stesso, infatti, e’ da ritenere manifestamente infondato, limitandosi a menzionare altri precedenti e principi di diritto (sull’interpretazione degli atti negoziali), ma omette del tutto qualsivoglia confronto critico proprio con la giurisprudenza di questa Corte relativa al caso specifico, e cio’ rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato dal recente arresto di Cass. S. U. n. 7155 del 2017 cit..
Nulla per le spese in difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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