Si e’ in presenza di un fatto di riciclaggio ogni qualvolta il singolo, ricevuta una somma di denaro provento di reato, lo reimpiega mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome con l’intento di mascherare l’effettiva provenienza dello stesso

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 15 marzo 2018, n. 11836.

Si e’ in presenza di un fatto di riciclaggio ogni qualvolta il singolo, ricevuta una somma di denaro provento di reato, lo reimpiega mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome con l’intento di mascherare l’effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attivita’ finanziaria o nel settore immobiliare in modo da rendere piu’ difficile l’accertamento della sua provenienza; il denaro proveniente da reato perde, quindi, la sua individualita’ e viene a confondersi con somme aventi provenienza lecite e depositate regolarmente presso la banca.
In tema di riciclaggio, ove piu’ siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere, precisandosi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attivita’ posta in essere.

Sentenza 15 marzo 2018, n. 11836
Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO DI PISA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore presente il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 19/09/2016, ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 09/10/2015 in forza della quale (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole del reato di riciclaggio (capo c) in concorso con (OMISSIS) ed altri numerosi compiutati e condannato alla pena ritenuta di giustizia, pena sospesa.

I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la responsabilita’ del predetto imputato, a titolo di concorso, nel riciclaggio della somma di Euro 588.248,51, di provenienza delittuosa, prelevata in contanti, in data 4 dicembre 2009, da (OMISSIS) dal conto IOR a lui intestato, consegnata a vari soggetti e quanto al (OMISSIS) nella quota parte di Euro 10.000,00 con l’obbligo di consegnargli nei giorni successivi un assegno circolare intestato ad (OMISSIS) S.p.A. per l’importo equivalente a quello ricevuto accompagnato da una dichiarazione di “donazione” e, quindi, facendo apparire tale operazione una liberalita’ allo scopo di occultare od ostacolare l’individuazione dell’origine illecita della provenienza.

2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo cinque motivi:

a. violazione di legge in relazione agli articoli 8 e 16 c.p.p..

La difesa dell’imputato, premesso che a quest’ ultimo era stato contestato il reato di riciclaggio della somma di Euro 588.000,00 in concorso con altri soggetti e con lo (OMISSIS) cui era stato contestato anche il reato di riciclaggio continuato della maggior somma di 6,5 milioni di Euro a partite dal 2006 (condotte fra loro certamente connesse ed in parte coincidenti), lamenta che, a prescindere da ogni questione in ordine alla sussistenza delle contestate condotte illecite, occorreva considerare che l’azione penale era stata esercitata per piu’ fatti di riciclaggio commessi dallo (OMISSIS) (da solo od in concorso con altri, tra cui il ricorrente) fra di loro evidentemente connessi e di pari gravita’ sicche’ risultavano violati l’articolo 16 c.p.p. dal momento che la competenza territoriale si apparteneva al giudice competente per il primo reato ossia i fatti commessi a partire dal 2006 con versamenti presso i conti dello IOR nonche’ l’articolo 8 del medesimo codice in quanto la competenza andava determinata in relazione al luogo (Roma) in cui lo (OMISSIS) aveva ricevuto le somme dei presunti delitti di evasione, oggetto di riciclaggio;

b. violazione di legge in relazione all’articolo 648 bis c.p..

Viene dedotto che la corte territoriale: non aveva valutato che la condotta dello (OMISSIS) – il quale aveva incamerato i proventi delle asserite evasioni degli imprenditori (OMISSIS), facoltosi armatori – poteva essere qualificata come concorso in evasione fiscale con refluenze sulla condotta addebitata al (OMISSIS); non aveva considerato che l’accusa aveva sostanzialmente contestato al ricorrente il concorso con lo (OMISSIS) nel riciclaggio del riciclaggio in violazione del disposto di cui all’articolo 648 bis c.p.; non aveva preso atto della circostanza che lo (OMISSIS) aveva consumato il delitto di riciclaggio, ricevendo il denaro senza che potesse configurarsi una condotta concorsuale del ricorrente temporalmente precedente e logicamente distinta.

Assume la difesa che ove si fosse voluto ritenere corretto l’accertamento dei giudici di merito circa la sussistenza del delitto presupposto di evasione ad opera dei (OMISSIS), la condotta dello (OMISSIS), successiva al gia’ consumato riciclaggio, in applicazione dell’insegnamento di cui alla sentenza a SS.UU. n. 25191/2014, integrava, al piu’, violazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies con la conseguenza che anche il ricorrente doveva rispondere per il medesimo reato;

c. mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione anche per travisamento di prove decisive in ordine alla sussistenza del reato presupposto.

La difesa del ricorrente lamenta che i giudici di merito in ordine alla sussistenza dei delitti di evasione fiscale commessi dai (OMISSIS) avevano adottato motivazioni apodittiche e manifestamente illogiche, osservando in particolare che:

– era operazione arbitraria l’avere sommato le somme versate allo (OMISSIS) dagli armatori (OMISSIS) nel corso di nove anni pari ad Euro 588.000,00 circa sicche’ doveva escludersi la sussistenza di rimesse assai ingenti tali da riguardare proventi di evasione fiscale;

– era del tutto illogico ed apodittico quanto affermato dalla corte di appello circa l’irrilevanza della ordinanza di archiviazione emessa in data 09/11/2015 dal Giudice delle Indagini Preliminari di Roma nei procedimento penale a carico dei signori (OMISSIS), atteso che il predetto giudice aveva affrontato tutte le questioni inerenti le contestate evasioni fiscali per gli anni antecedenti al 2012;

– era arbitrario ed apodittico affermare che le c.d. societa’ off-shore producano sempre redditi illeciti specie in un settore, quale quello dei trasporti marittimi, ove e’ pratica diffusa fra gli armatori con operativita’ internazionale l’utilizzo delle c.d. “bandiere ombra” e delle societa’ off shore;

– appariva manifestamente illogica l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale non vi era prova in atti della circostanza che “le risorse finanziarie trasferite dai (OMISSIS) sui conti IOR del prelato nell’anno 2010… sarebbero… nettamente inferiori ai 6,5 milioni di Euro”: la illogicita’ derivava dal travisamento della prova per avere la Corte territoriale ignorato le risultanze dell’informativa del 6 novembre 2013 della Guardia di Finanza dalla quale si desumevano la date, gli importi e le societa’ off shore che avevano disposto bonifici bancari sul conto IOR dello (OMISSIS). In questa caso il giudice di appello aveva riesaminato lo stesso materiale probatorio gia’ sottoposto al Tribunale e, nonostante le specifiche censure dell’appellante, aveva negato la sussistenza della prova, ossia dell’elemento informativo utile a disarticolare il ragionamento del primo giudice criticato dall’appellante non considerando che dalla indicata informativa – non valutata dal primo giudice e travisata dalla Corte territoriale risultava che sino alla data del 4 dicembre 2009 (epoca dell’incriminato prelievo della somma di Euro 588.000), i trasferimenti ammontavano Euro 1.064.824,51 sul totale di Euro 2.400.000 evidenziato dal primo Giudice e provenivano solo da tre societa’ off shore;

– risultava manifestamente errata la regola di esperienza utilizzata dai giudici di merito in virtu’ della quale “…se il danaro ha un’origine lecita e se ne ha la disponibilita’ per legittimo fondamento non si ha ragione alcuna per occultarne la provenienza”, ragionamento che risultava contrario alla reale esperienza ed al comune modo di pensare essendo sufficiente considerare tutte le situazioni di violazioni di leggi tributarie, ove l’origine e la disponibilita’ dei redditi e’ lecita, ma vi sono ragioni, pur illegittime, per nasconderli;

d. difetto di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato di riciclaggio.

Assume la difesa che i giudici merito non avevano in alcun modo spiegato la ragioni per le quali il ricorrente dovesse rappresentarsi la provenienza da delitto del denaro consegnatogli dallo (OMISSIS) atteso che un prelato notoriamente facoltoso, quale era il predetto soggetto, di norma non maneggia denaro di provenienza delittuosa;

e. motivazione meramente apparente sul punto della “non menzione della condanna” non avendo la Corte effettuato alcuna prognosi sul futuro comportamento dell’imputato ma solo una valutazione della gravita’ dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

Prima di procedere alla trattazione dei singoli motivi di ricorso appaiono opportune alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine al reato di riciclaggio ex articolo 648 bis c.p..

1.1. Va premesso che tale reato e’ qualificato dal legislatore come reato di pura condotta che si consuma con la messa in atto della sostituzione, del trasferimento o dell’operazione che ostacola l’identificazione dei proventi.

La prima delle condotte tipizzate dalla norma e’ quella della sostituzione che consiste nella effettuazione di una serie di operazioni bancarie, finanziarie e commerciali finalizzate a separare il compendio criminoso del reato presupposto impendendone ogni possibile collegamento. Nella disposizione normativa individuata l’ipotesi del vero e proprio “trasferimento” di beni o denaro di provenienza illecita compare, poi, subito dopo il riferimento all’ipotesi generale rappresentata dal compimento di “qualsiasi operazione”, l’inciso “in modo da ostacolare l’identificazione”, identificando l’effetto tipico del riciclaggio in quello della dissimulazione dell’origine del denaro, dei beni o delle utilita’, per cui e’ penalmente sanzionato il comportamento che si concreta “proprio in un ostacolo allo specifico aspetto delle operazioni investigative, o inquirenti, indicato dalla norma”.

1.2. Non occorre, tuttavia, che l’ostacolo all’individuazione dell’origine del profitto sia effettivo e che sia venuto concretamente in essere, essendo sufficiente che la condotta di “ripulitura” del provento delittuoso dia luogo ad una difficolta’ nell’individuazione della provenienza dei beni: in sostanza il comportamento non deve determinare un’oggettiva impossibilita’ di accertare l’origine criminosa dei valori trasferiti ma deve possedere una significativa insidiosita’ in tal senso e la presenza di tale carattere e’ rivelata dalla idoneita’ della condotta contestata ad ostacolare in concreto l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto del reato.

1.3. La Suprema Corte ha, ad esempio, affermato che integra tale delitto anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito, con l’ulteriore precisazione che “poiche’ il delitto di riciclaggio e’ costruito come una norma penale a piu’ fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all’altro costituiscono non gia’ un mero post factum, bensi’ un’ulteriore modalita’ di commissione del delitto” (v. Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti e altri, Rv. 265988).

Piu’ in generale puo’ dirsi che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, si e’ in presenza di un fatto di riciclaggio ogni qualvolta il singolo, ricevuta una somma di denaro provento di reato, lo reimpiega mediante versamento su conti correnti bancari intestati a proprio nome con l’intento di mascherare l’effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attivita’ finanziaria o nel settore immobiliare in modo da rendere piu’ difficile l’accertamento della sua provenienza; il denaro proveniente da reato perde, quindi, la sua individualita’ e viene a confondersi con somme aventi provenienza lecite e depositate regolarmente presso la banca.

1.4. Occorre, quindi, osservare che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il delitto di riciclaggio e’ un reato a forma libera attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive.

E’ stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove piu’ siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 – dep. 18/12/2014, Montalbano e altro, Rv. 26162401), precisandosi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attivita’ posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse societa’, oggettivamente finalizzate alla “schermatura” dell’origine delle disponibilita’). (Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012 – dep. 23/01/2013, Anemone e altri, Rv. 25431401).

2. Fatte tali considerazioni va osservato che lo strumento utilizzato nel caso in esame nell’ambito della complessiva ed unitaria operazione dei riciclaggio preordinata dallo (OMISSIS) unitamente ai suoi concorrenti – consegna della somma di Euro 10.000,00 al (OMISSIS) da restituire il giorno successivo dissimulando una donazione al fine di ostacolare i relativi flussi finanziari – costituisce certamente un mezzo idoneo a concorrere a realizzare la sostituzione di denaro di provenienza illecita e renderne difficile l’identificazione, dovendosi ritenere corretta in fatto e conforme ai principi di diritto menzionati la motivazione della corte territoriale nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di condotte materiali integranti il concorso nel reato di riciclaggio delle somme in contestazione, escludendo la configurabilita’ di altre fattispecie criminose ovvero dell’ipotesi di auto riciclaggio all’epoca non punibile.

3. Osserva il collegio che in ragione della cennata natura unitaria del reato di riciclaggio in contestazione il primo motivo, relativo alla incompetenza territoriale del giudice adito, e’ privo di fondamento in quanto la Corte territoriale, con congrua ricostruzione in fatto e corretto ragionamento in diritto, ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado tenuto conto, in particolare della “frammentarieta’ della condotta posta in essere in luoghi diversi”; in relazione al profilo inerente l’applicabilita’ delle disposizioni in tema di competenza territoriale in caso di reato connesso (articolo 16 c.p.p.) la censura attiene ad una questio facti (individuazione del luogo in cui e’ stato commesso il reato piu’ grave) non deducibile in questa sede anche perche’ tale luogo non emerge in modo univoco dagli atti.

4. Posto che in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilita’ provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilita’ in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilita’ per il concorso nel reato presupposto – che escluderebbe la prima – non puo’ essere solo quello temporale ma occorre, in piu’, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di “lavare” il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere (Fattispecie nella quale all’indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex articolo 646 c.p., essendo incerti il momento e le modalita’ di costituzione, da parte sua, delle societa’ estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea, qualificazione giuridica del fatto) (Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007 – dep. 28/02/2007, Gualtieri, Rv. 23625401), va osservato che, a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine alla concreta rilevanza del relativo profilo, non risultano accertati in fatto elementi idonei a comprovare un concorso dello (OMISSIS) nel reato presupposto di evasione fiscale, apparendo, quindi, prive di fondamento le contestazioni di parte ricorrente.

4.1. Del resto, anche a volere ipotizzare un concorso dello (OMISSIS) nel reato di evasione fiscale posto in essere dagli armatori (OMISSIS), cio’ non consentirebbe in alcun modo di escludere la configurabilita’ della condotta dell’imputato quale vero e proprio illecito ex articolo 648 bis c.p., alla luce di quanto ricostruito in fatto dalla corte territoriale.

4.2. Per altro verso va osservato che non emergono elementi certi, in fatto, tali da poter configurare la meno grave ipotesi delittuosa di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies anche a carico dell’odierno ricorrente il quale – secondo quanto ricostruito dai giudici di merito – ha certamente posto in essere condotte inquadrabili nella fattispecie di cui all’articolo 648 bis. cit..

5. Va, quindi, osservato che i giudici di merito – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di appello – hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali doveva ritenersi comprovata la provenienza delittuosa da evasione fiscale dei proventi utilizzati (v. sent. di appello ff. 2/6), apparendo, conseguentemente, infondato il terzo motivo d impugnazione.

5.1. In particolare e’ stato evidenziato dai giudici territoriali: “Osserva la Corte come il giudice di prime cure abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la provenienza delittuosa del danaro nella disponibilita’ dell’imputato.

Ed, invero, la sentenza impugnata passa in rassegna una serie di elementi indiziari ritenuti, nel loro complesso, idonei a far inferire la provenienza illecita del denaro utilizzato, con un percorso logico-argomentativo, che appare scevro da vizi logici e giuridici.

Il Giudice ha desunto la illecita provenienza del danaro (i. e. provento dei delitti di evasione fiscale commessi dagli armatori (OMISSIS)) non solo dall’anomalo modus operandi dei vari soggetti (a vario titolo) coinvolti nella vicenda, ma anche e soprattutto alla luce degli esiti della corposa attivita’ di intercettazione delle conversazioni, intervenute tra i vari protagonisti della complessa vicenda.

E opportuno ripercorrere, in sintesi, quelli che sono gli elementi emersi dall’attivita’ investigativa e valorizzati dal Giudice nella impugnata sentenza.

Nello specifico, il Giudice ha desunto la provenienza delittuosa (da evasione fiscale) dei proventi utilizzati valorizzando:

– l’ingente entita’ delle somme (pari a circa 6.5 milioni di Euro), riversate dagli armatori (OMISSIS), con cadenza quasi quotidiana dal 2006 al 2013, sul conto IOR nella disponibilita’ del prelato (OMISSIS), mediante assegni tratti dai conti correnti personali intestati alla famiglia e/o soprattutto mediante bonifici disposti da societa’ off – shore loro facenti capo (di cui due fantasma perche’ sono completamente sconosciute alle banche-dati societarie sia a livello nazionale che internazionale);

– la inverosimiglianza della causale della donazione, per la enormita’ del complessivo ammontare, per la frequenza dei versamenti (che avvengono con cadenza quasi quotidiana), per l’utilizzo da parte dei (OMISSIS) di societa’ off-shore e ghost (che possono costituire il veicolo di accumulo di danaro libero da imposizione fiscale e da preventiva giustificazione della sua provenienza) nonostante i suddetti rivestano il ruolo di legali rappresentanti e/o di soci all’interno di societa’ (spa e/o srl) operanti su territorio nazionale ed estero;

– il mancato impiego delle ingenti provviste – che il prelato riceve dagli armatori – per fini caritatevoli e/o assistenziali, atteso che dette somme – prelevate da conti IOR sempre in contanti – vengono o destinate ad ignote finalita’ (nel senso che di esse se ne perde completamente traccia) o utilizzate per pagare a nero immobili e/o ricavare la provvista per estinguere mutui, secondo un modus operandi anomalo (ad esempio mediante la simulazione di donazioni come nei caso specifico);

– il deposito delle somme in questione su conti accesi presso lo IOR che assumendone la esclusiva titolarita’ rende difficoltoso l’accertamento sia del produttore della provvista che del destinatario finale;

– le modalita’ del prelievo delle somme dai conti dello IOR che avviene sempre in contanti e non, come pure sarebbe stato possibile, mediante trasferimento su conti correnti di Istituti di Credito, soggetti ad ordinari controlli, in modo da impedire la discovery del titolare della provvista ed evitare la tracciabilita’ tranciando il collegamento tra danaro e utilizzatore/titolare;

– la non episodicita’ dell’utilizzo di donazioni simulate (cfr. sent. pag. 34 e ss. ove e’ riportato il testo di un colloquio tra il prelato e il suo commercialista nel corso del quale il primo manifesta l’intenzione di porre in essere una ulteriore movimentazione di ingenti somme ricevute dai (OMISSIS) attraverso lo scherma delle donazioni fittizie);

– le preoccupazioni palesale dal prelato, nel corso dei colloqui telefonici (oggetto di intercettazione) per eventuali indagini sui conti dello IOR nella sua disponibilita’ (cfr. sent pag. 56 e ss.);

– la ricerca di giustificazioni da parte del prelato in ordine alle movimentazioni delle grosse somme di danaro, ricevute dagli armatori (OMISSIS) (cfr. int. telefoniche in sentenza pag. 58. e ss.);

– i colloqui tra il prelato e uno degli armatori, in cui si discute della necessita’ di ricorrere al bonifico sul conto Vaticano per la difficolta’ di fare entrare il danaro liquido con il sistema cd “ornino” (cfr sent. alla pag. 66 e ss.);

– il colloquio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (persona vicina al prelato) sulla provenienza illecita (da evasione fiscale) del danaro transitato sui conti IOR (cfr. conv. del 29 luglio 2013 in sent. alla pag. 72);

– le dichiarazioni del prelato al GIP di Roma nel corso dell’interrogatorio di garanzia e al PM sulla provenienza illecita (i.e. da evasione) del danaro ricevuto dai (OMISSIS) (cfr. sent. alla pag. 66 /67). nel corso del quale e’ lo stesso (OMISSIS) a riferire che le somme sono illecitamente entrate in Italia e non sono state “scudate”).

Si tratta indubbiamente di un complesso di elementi che – in una lettura globale e sinottica del materiale investigativo – lascia trapelare con chiarezza la provenienza delittuosa (i.e. di evasione fiscale) delle somme di cui si discorre e la mise en scene di un sistema ben collaudato e curato nei dettagli per far perdere le tracce del danaro e accertarne la reale provenienza.

Evidenziando come gli elementi difensivi ivi comprese le prove documentali offerte dalla difesa non “scalfiscono la vis probatoria degli elementi raccolti””.

Va osservato che trattasi, all’evidenza, di motivazione che non puo’ ritenersi ne’ carente ne’ illogica ne’ contraddittoria e che non viene scalfita dalle censure di parte ricorrente che del resto non si confrontano con tutto il materiale istruttorio preso in esame dai giudici di merito (ma soltanto parte dello stesso) apparendo, sotto questo profilo, il ricorso pure privo del sufficiente grado di specificita’.

Ed, invero, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una societa’ maltese, che l’imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921801).

6. Non pare superfluo ricordare che non sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilita’ ne’ che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piu’ persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente piu’ significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilita’, cosi’ da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimita’ e’, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.

6.1. Tale controllo, per sua natura, e’ destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimita’ resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalita’ e di capacita’ di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Puo’ quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della L. n. 46 del 2006, articolo 8, “mentre non e’ consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e’ invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

6.2. Pertanto, il sindacato di legittimita’ non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensi’ la verifica della struttura logica del provvedimento e non puo’ quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

6.3. Ne’, la Suprema Corte puo’ trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato puo’ essere sottoposto al controllo del giudice di legittimita’, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

7. Orbene il ricorrente tenta, in realta’, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l’insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non puo’ essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati.

7.1. La Corte territoriale si e’ correttamente attenuta al suddetto procedimento, sicche’, anche sotto questo profilo, non si ravvisano vizi censurabili in sede di legittimita’ nelle argomentazioni delle sentenze laddove e’ stato “astrattamente” ritenuto configurabile il reato presupposto.

Del resto in tema di riciclaggio, non e’ necessario che il delitto presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma e’ sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialita’, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; ne consegue che non puo’ essere automaticamente esclusa la configurabilita’ del delitto di riciclaggio, per effetto della intervenuta archiviazione del procedimento relativo al reato presupposto, trattandosi di decisione non suscettibile di giudicato (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014 – dep. 13/03/2015, Bassini, Rv. 26315601).

8. Deve, del resto, ricordarsi che mentre e’ consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e’ affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita’, qual e’ quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi’, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

E questo e’ tanto piu’ vero laddove con l’impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita’ se – come nella fattispecie e’ accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

8.1. Va, pure, evidenziato che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701).

Occorre, pure, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

8.2. Deve, anche, osservarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muia’ e altri, Rv. 25410701).

8.3. Del resto la Corte di Cassazione ha chiarito che in sede di legittimita’ non e’ censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa e’ disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validita’ della decisione non e’ necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicche’, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicita’ quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si’ da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi e’ luogo per la prospettabilita’ del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).

In conclusione tenuto conto delle superiori emergenze processuali e sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati nessuno dei vizi prospettati con il terzo motivo del ricorso appare configurabile.

9. La motivazione della sentenza impugnata, in punto di configurabilita’ dell’elemento psicologico del suddetto reato, appare, parimenti non censurabile.

Occorre premettere che quanto all’elemento soggettivo del reato in questione e’ necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene reinvestito e la volonta’ di ostacolarne, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza. Tale profilo volontaristico consente di distinguere il riciclaggio dalla ricettazione, posto che per altri aspetti l’elemento psicologico fra i due illeciti coincide – in particolare – con riferimento alla volontaria ricezione della cosa con la consapevolezza della sua provenienza criminale.

In giurisprudenza e’ stato evidenziato che l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e’ integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volonta’ di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199), precisandosi, altresi’, che la norma incriminatrice del reato di riciclaggio e’ speciale rispetto a quella del reato di ricettazione perche’ richiede che il dolo si qualifichi non per una generica finalita’ di profitto ma per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244879).

Si e’ pure chiarito che in tema di riciclaggio si configura il dolo nella forma eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilita’, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli e altri, Rv. 259010).

La motivazione della sentenza impugnata – la quale anche sul punto ha richiamato l’iter argomentativo della pronunzia di primo grado – non appare ne’ carente, ne’ illogica e’ contraddittoria nella parte in cui – con valutazione in fatto non censurabile in questa sede – ha acclarato che il (OMISSIS) si e’ perfettamente avveduto del meccanismo fraudolento de quo (v. f. 7) precisando che lo stesso, anche tenuto conto della sua qualita’ professionali, non poteva non rendersi conto della “macroscopica” anomalia che connotava l’operazione che gli era stata richiesta, sicche’ deve essere respinto anche il quarto motivo.

10. Anche l’ultimo motivo relativo alla omessa declaratoria del beneficio della non menzione e’ privo di fondamento.

Deve in questa sede confermarsi l’orientamento secondo cui la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’articolo 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 – dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 26897101).

Nella specie tale valutazione e’ stata effettuata dai giudici di merito con richiamo alla gravita’ dei fatti contestate sicche’ la sentenza anche sotto tale profilo si appalesa congrua in fatto e corretta in punto di diritto.

11. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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