Corte di Cassazione, sezione sesta civile, odinanza 16 novembre 2017, n. 27165. Condominio e procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore

Esulano dall’ambito del procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore le questioni inerenti all’eventuale esistenza di conflitti, sia all’interno del condominio, da parte di quei condomini che ritengano che l’amministratore sia stato gia’ eletto, sia all’esterno, da parte di chi sostenga di essere stato investito validamente dell’ufficio di amministratore, in quanto tali conflitti devono risolversi nell’appropriata sede assembleare, e lo strumento di tutela e’ quello giurisdizionale, secondo le regole ordinarie poste dall’articolo 1137 c.c.. Ne’ possono essere oggetto del procedimento di nomina giudiziale ex articolo 1129 c.c. le irregolarita’ gestionali che si attribuiscano all’amministratore in carica. Sono infine prive di ogni inerenza decisoria rispetto al proprium del procedimento ex articolo 1129 c.c., comma 1, le questioni preliminari circa la configurabilita’ di un unico condominio, o di condomini separati ed autonomi seppur aventi parti comuni, sul modello attualmente contemplato dall’articolo 1117 bis c.c. e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4 trattandosi all’evidenza di questioni da risolvere in un giudizio contenzioso che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27165
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25514-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) SITO IN (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente (OMISSIS) propone ricorso, articolato in tre complessi motivi, avverso il decreto reso in data 29 aprile 2016 dalla Corte d’Appello di Roma, col quale veniva rigettato il reclamo formulato dallo stesso (OMISSIS) contro il decreto pronunciato il 5 febbraio 2016 dal Tribunale di Roma.
Il (OMISSIS) aveva richiesto con ricorso ex articolo 1129 c.c., comma 1, la nomina di un amministratore giudiziario per il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), del quale e’ condomino, in quanto composto da piu’ di otto condomini (venti, in particolare), ed aveva domandato anche di porre le spese della procedura a carico di (OMISSIS), amministratore del complesso, che si era rifiutato di convocare l’assemblea per provvedere alla nomina stessa. Il ricorrente aveva dedotto che il condominio (OMISSIS) fosse parte, insieme ai condomini (OMISSIS), di un unico piu’ ampio complesso, costituente un supercondominio, denominato (OMISSIS). La Corte d’Appello di Roma ha tuttavia replicato che si trattasse di un unico condominio, appunto dal nome Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), di tal che il reclamante (OMISSIS) avrebbe dovuto dapprima procedere allo scioglimento dello stesso e poi alla costituzione di un nuovo condominio della sola palazzina (OMISSIS).
Resistono con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), e (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

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