Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45630. È nullo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta del Pubblico ministero.

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Chiarita la specificita’ della archiviazione per particolare tenuita’ del fatto si comprende come essa non possa essere decisa dal giudice senza un specifica richiesta del pubblico ministero: ammettere tale potere significherebbe consegnare all’organo giudicante la facolta’ di riconoscere “direttamente” la responsabilita’ penale senza alcuna richiesta (spontanea o anche indotta con l’ordine di imputazione coatta) da parte della Procura, ovvero dell’ unico organo cui spetta il potere di invocare il riconoscimento della responsabilita’ penale, anche quando la stessa si’ manifesta nella dimensione “lieve” prevista dall’articolo 131 bis c.p.. La legittimazione della contrazione procedimentale conseguente alla possibilita’ di archiviare il procedimento a causa della natura lieve del reato (che pur implicitamente si afferma) non deve far dimenticare che alla base della scelta di inazione c’e’ comunque la valutazione della responsabilita’, sicche’ la progressione procedimentale non puo’ essere indipendente dall’impulso del pubblico ministero, organo a cui sono devolute le scelte “originarie” in ordine al riconoscimento della responsabilita’ penale.
Peraltro il legislatore nel disciplinare questo particolare percorso di definizione del procedimento ha previsto che alle parti interessate, ovvero all’indagato ed alla persona offesa, sia offerta la possibilita’ di partecipare al contraddittorio camerale su tale specifico punto. L’assenza di una richiesta specifica, oltre a inibire il potere di autonomo accertamento del giudice sulla responsabilita’ penale, seppure nella dimensione “lieve”, incide sul diritto di difesa sia dell’indagato che dell’offeso i quali, assente la richiesta specifica, sono privati della facolta’ di esprimere le ragioni del loro eventuale dissenso.
1.2. Si ritiene pertanto che sia inibita al giudice per le indagini preliminare la archiviazione giustificata dal riconoscimento della lieve entita’ del fatto se non via stata una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero; riconoscere al giudice tale facolta’ comporterebbe infatti da un lato l’assegnazione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilita’, seppure nella dimensione “lieve”, in assenza di richiesta della procura e, dall’altro la lesione del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa, che hanno diritto al contraddittorio sul punto.
1.3. Nel caso di specie il giudice disponeva l’archiviazione riconoscendo la lieve entita’ del fatto in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero. Il provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

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