Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45630. È nullo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta del Pubblico ministero.

[….segue pagina antecedente]

1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuita’ del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento e’ nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato articolo 411 c.p.p., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione (Cass. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016,Rv. 268323).
La necessita’ di una espressa devoluzione al giudice del possibile riconoscimento della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p. costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dell’archiviazione che, nella condivisa interpretazione offerta dalla Cassazione, prevede che una volta garantito il contraddittorio camerale, non possono essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e, in particolare, ne’ il fatto che il giudice decida sulla base di argomenti diversi da quelli devoluti essendo egli libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale (Cass. sez. 6 n. 3016 del 28/09/1999, Rv 215272; Cass. sez. 1 n. 8842 del 07/02/2006, Rv 233582).
Tale deroga trova condivisibile giustificazione nel fatto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p. presuppone una valutazione positiva in ordine alla responsabilita’ e dunque, si distingue dai casi “ordinari” di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilita’ o infondatezza della notizia di reato quando il provvedimento di archiviazione non si esprime, neppure implicitamente, sulla responsabilita’ che, invece e’ il presupposto del riconoscimento della causa di non punibilita’.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *