Deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata» trattandosi, quindi, di reato a consumazione anticipata» che, in quanto tale, non richiede, per la sua integrazione, «il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo».
Sentenza 21 novembre 2017, n. 52953
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittor – Rel. Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 19/04/2017 dalla Corte d’Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pazienza Vittorio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/04/2017, la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli articoli 367 e 642 c.p., commessi mediante la falsa denuncia di furto della propria autovettura, sporta il (OMISSIS) e finalizzata all’indebito ottenimento dell’indennizzo assicurativo, poi effettivamente riscosso il (OMISSIS).
In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione al debito di simulazione di reato, e ha rideterminato la pena (anche alla luce della cornice edittale vigente al momento del fatto) in mesi nove di reclusione, confermando nel resto la sentenza anche quanto alle statuizioni civili (condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (OMISSIS), liquidati in Euro 22.950.000).
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del (OMISSIS), deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 129 e 531 c.p.p., e articolo 157 c.p..
[…segue pagina successiva]
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