Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52953. Circa il momento consumativo del reato di fraudolento danneggiamento, od occultamento, della cosa assicurata (art. 642 c.p.).

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Si lamenta, in particolare, l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione anche quanto al delitto di cui all’articolo 642 c.p., trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata: doveva percio’ aversi riguardo, ad avviso del ricorrente, non al momento della ricezione dell’indennizzo assicurativo, ma a quello, precedente, della presentazione della richiesta di risarcimento presentata il (OMISSIS), come emerso nel dibattimento di primo grado.
Su tali basi, il ricorrente insiste per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte e’ invero costante nell’affermare che “il reato previsto dall’articolo 642 c.p., e’ a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio che non si identifica necessariamente nell’indennizzo ma puo’ consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione – ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo” (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235). Con specifico riferimento all’individuazione del momento consumativo, si e’ poi ulteriormente precisato che “attesa la tecnica di tipizzazione impiegata dal legislatore, che pone al centro della fattispecie la condotta di distruggere, disperdere, deteriorare od occultare la cosa, ed attribuisce al conseguimento del profitto il ruolo di mero scopo dell’azione, deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata” (cosi’ da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27395 del 03/07/2016; in senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 8064 del 19/05/1998, Baldassarre, Rv. 211759).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, il delitto ascritto al (OMISSIS) deve ritenersi consumato non gia’, come indicato nell’imputazione, alla data della riscossione dell’indennizzo assicurativo ((OMISSIS)), e neppure – come indicato in ricorso – alla data in cui il (OMISSIS) richiese alla (OMISSIS) il predetto indennizzo ((OMISSIS)): il tempus commissi delicti va invero collocato alla data del (OMISSIS)), essendo stato accertato che quel giorno – e dunque oltre un mese prima della falsa denuncia di furto sporta dall’imputato – l’autovettura era gia’ stata esportata in (OMISSIS) da un cittadino senegalese che aveva esibito, come titolo legittimante, un documento con autentica notarile rilasciatagli dallo stesso (OMISSIS) (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). In altri termini, puo’ dirsi processualmente accertato che, nella data appena richiamata, il ricorrente aveva posto in essere l’attivita’ di occultamento della vettura rilevante per l’integrazione del reato di cui all’articolo 642 c.p..
L’arretramento della data di consumazione del reato – la cui sussistenza e’ stata concordemente accertata dai giudici di primo e secondo grado, senza alcuna contestazione in questa sede da parte della difesa – impone l’accoglimento del ricorso: il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi risulta infatti abbondantemente decorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dall’accertata integrazione della fattispecie, ad opera del (OMISSIS), consegue peraltro la conferma delle statuizioni civili in favore della (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

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