La parte civile una volta costituita deve ritenersi presente anche senza comparizione in giudizio. Non occorre inoltre per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 marzo 2018, n. 12840.

La parte civile una volta costituita deve ritenersi presente anche senza comparizione in giudizio. Non occorre inoltre per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.

Sentenza 20 marzo 2018, n. 12840
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA P. – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della

Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS), dom. dichiarato in (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.2.2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2.2.2017 la Corte di Appello di Bologna, in riforma di quella resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena (che aveva assolto l’imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuto la (OMISSIS) responsabile dei reati di cui agli articoli 494 e 646 c.p. e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, concesse all’imputata le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonche’ al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile), aveva dichiarato i reati ascritti all’imputata estinti per intervenuta prescrizione e revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado;

2. ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna lamentando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; richiama, a tal proposito, il passo della motivazione concernente il contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza e relativo alle conseguenze della mancata “insistenza” della parte civile nella conferma delle statuizioni civili laddove emerga una causa di estinzione del reato rilevando come, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva preso atto che era intervenuto il difensore della costituita parte civile, la costituzione doveva ritenersi revocata; il PG richiama il principio di immanenza della parte civile nel processo penale e la impossibilita’ di ritenere la costituzione revocata “per facta concludentia” nonche’, sotto altro profilo, l’esistenza di un proprio interesse ad impugnare per contrastare la adozione di provvedimenti non conformi a legge anche a garanzia della persona offesa.

3. Il ricorso e’ fondato.

3.1 Come costantemente affermato da questa Corte, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non puo’ essere interpretata come revoca tacita o presunta (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 5, 4.6.2013 n. 39.471, De Julis; Cass. Pen., 6, 23.5.2013 n. 25.012, Leonzio; Cass. Pen., 6, 11.12.2008 n. 48.397, Russo; Cass. Pen., 4, 28.5.2008 n. 24.360, Rago; Cass. Pen., 5, 8.2.2006 n. 12.959, P.C. in proc. Lio; Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 25.723, Manfredi).

E’ stato chiarito, infatti, che la disposizione di cui all’articolo 82 c.p.p., comma 2, opera solo per il processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non si determina il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’articolo 76 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Consegue, pertanto, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia; che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come il giudizio di revisione), ancorche’ non impugnante, e che non occorre per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione atteso che le ipotesi di revoca implicita, previsti dell’articolo 82 c.p.p., comma 2, non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati.

3.2 Ne’ puo’ essere escluso l’interesse del PG ad impugnare la sentenza sotto questo specifico profilo; l’articolo 568 c.p.p., comma 4, stabilisce che, per proporre impugnazione e’ necessario avervi interesse e questa Corte ha inteso precisare che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto in termini di attualita’, ma anche di concretezza, non potendo risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 40.049, Guerra); si e’ chiarito, inoltre, che la concretezza dell’interesse e’ ravvisabile anche quando il gravame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purche’ da essa violazione sia derivato un reale pregiudizio per i diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., cosi’, Cass. SS.UU., 11.5.1993 n. 6.203, Amato) secondo un criterio che e’ applicabile a tutte le impugnazioni, ivi comprese quelle proposte dal pubblico ministero, che pur persegue un interesse che non puo’ esser assimilato a quello delle altre parti.

E’ stato sottolineato, a tal proposito, che il ruolo del pubblico ministero nel vigente codice di rito, pur essendo in qualche misura mutato rispetto a quello disegnato dal codice previgente, non e’ stato snaturato o totalmente trasformato essendo stato invece riaffermato il suo compito di agire esclusivamente nell’intento di garantire l’osservanza della legge come dimostrato, ad esempio, dall’obbligo di svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” (articolo 358 c.p.p.) e dalla facolta’ di proporre gravame “quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero” (articolo 570 c.p.p., comma 1).

Egli dunque agisce tuttora quale organo pubblico nell’esercizio di un potere posto a tutela di interessi collettivi (cfr., sul punto, Corte cost., n. 26 del 6.2.2007).

Per questa ragione, allora, il PM, purche’ sussista un interesse attuale e concreto, ovvero che dalla violazione di una norma di diritto possa derivare una lesione dei diritti che si intendono tutelare, e’ certamente legittimato a proporre impugnazione – per ottenere l’esatta applicazione della legge – anche se a favore dell’imputato (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 48.581, PG in proc. Piga).

Analogamente deve allora ritenersi con riguardo alla legittimazione del PM ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile la cui posizione nel processo penale e’ oggi oggetto di importante riflessione anche e soprattutto su sollecitazione del legislatore comunitario (cfr., la Direttiva /2012/20/UE cui il legislatore interno ha dato attuazione con il Decreto Legislativo n. 212 del 2015) e la cui tutela, proprio alla luce di una serie di importanti imput derivanti dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale, si puo’ certamente affermare essere un obiettivo che risponde ad un interesse generale.

4. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili con rinvio, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., al giudice competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile di Bologna competente in grado di appello.

Motivazione semplificata.

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