Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 ottobre 2017, n. 45322. E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiche’, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”

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1. Con ordinanza in data 12/05/2017, il Gip presso il Tribunale di Vicenza non convalidava l’arresto di (OMISSIS), indagato per il reato di rapina impropria di una birra e di due scatolette di tonno, ritenendo che l’arresto, operato dalla pg circa un’ora dopo lo svolgimento dei fatti, non fosse stato eseguito in flagranza.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero eccependo che l’arresto era stato operato in condizione di quasi flagranza, avendo la P.G. attivato le ricerche nell’immediatezza dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Ventrice hanno risolto il dibattito giurisprudenziale relativo all’identificazione del requisito della quasi flagranza, ponendo il seguente principio di diritto: “E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiche’, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato” (S.U. Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. (dep. 21/09/2016) Rv. 267591).
3. Nel caso di specie l’arresto e’ stato operato dalla P.G. sulla base delle informazioni fornite dal personale del supermercato dopo che l’indagato, divincolandosi era riuscito a fuggire e si era allontanato. Di conseguenza correttamente il Gip ha ritenuto illegittimo l’arresto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.

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