Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 settembre 2017, n. 42538. Anche in assenza di una rinuncia da parte del Pm all’esame dell’imputato, già ammesso e fissato, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione

Anche in assenza di una rinuncia da parte del Pm all’esame dell’imputato, già ammesso e fissato, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione, se l’imputato non è comparso all’udienza stabilita per un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.

Sentenza 18 settembre 2017, n. 42538
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Recchione Sandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore (OMISSIS) che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dell’ (OMISSIS) alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge: sarebbe carente la motivazione in ordine all’esercizio di ufficio del potere di integrazione istruttoria previsto dall’articolo 507 c.p.; si denunciava che l’esercizio di tale potere sarebbe stato effettuato “in palese contrasto con le richieste istruttorie dell’accusa”, dato che il pubblico ministero non aveva inserito nella lista testi (OMISSIS), la cui audizione era stata, ciononostante, disposta d’ufficio dal Tribunale;
2.2. vizio di motivazione: sarebbero manifestamente illogici gli argomenti con i quali la Corte di appello aveva respinto la richiesta dell’imputato di essere esaminato sulla base del fatto che questi non aveva partecipato ad alcuna udienza;
2.3. vizio di motivazione in relazione all’accertamento di responsabilita’: non sarebbe stati adeguatamente valutati gli elementi a favore dell’imputato; in particolare non sarebbe stata valutata l’incompatibilita’ del fatto che l’ (OMISSIS) si era presentato presso gli uffici di polizia per ottenere la restituzione del mezzo con la consapevolezza della sua provenienza illecita;
2.4. vizio di legge in relazione al diniego di concessione del benefico dell’indulto: questo avrebbe dovuto essergli concesso in ragione del fatto che l’imputato aveva scontato interamente la condanna infittagli successivamente al (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso e’ inammissibile.

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