Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 settembre 2017, n. 42538. Anche in assenza di una rinuncia da parte del Pm all’esame dell’imputato, già ammesso e fissato, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione

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1.1.Le doglianze proposte avverso la legittimita’ dell’audizione ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., del teste, (OMISSIS), non citato dall’accusa e’ manifestamente infondato.
Il collegio ribadisce che il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso di inserire nella lista le prove che poi si e’ ritenuto necessario acquisire “soccorre all’obbligatorieta’ e alla legalita’ dell’azione penale, correlata com’e’ alla verifica della correttezza dell’esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente” (Cass. sez. 6 n. 43786 del 9/10/2012 Rv 253955; Cass. sez. 5 n. 6347 del 14/12/2007 dep. 08/02/2008, Rv. 239111; Cass. sez. un n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907).
Il potere del Tribunale di controllare la completezza del compendio probatorio e di accrescerlo, ove quello raccolto su proposta delle parti sia ritenuto insufficiente, e’ in linea con la scelta di assegnare al giudice una penetrante e diffusa funzione di controllo dell’esercizio dell’azione penale e del suo sviluppo nel corso della intera progressione processuale. I poteri correlati a tale funzione si rinvengono in tutto il tessuto codicistico, dalla conclusione delle indagini al giudizio di appello.
A titolo esemplificativo il collegio rileva che: a) nel caso di richiesta di archiviazione il giudice effettua un penetrante controllo sulla correttezza della attivita’ di raccolta degli elementi di prova e puo’ indicare indagini suppletive o ordinare l’imputazione (articolo 409 c.p.p.); b) nel caso di esercizio dell’azione penale l’art 421 bis c.p.p., consente al giudice per le indagini preliminari di controllare la completezza del compendio indiziario e di indicare al pubblico ministero la necessita’ di svolgere ulteriori indagini; c) anche in sede di giudizio abbreviato l’articolo 441 c.p.p., comma 5, consente al giudice di integrare il compendio probatorio formato dal pubblico ministero ed “accettato” come base probatoria dall’imputato che sceglie il rito a prova contratta; d) il Tribunale dispone dei poteri integrativi previsti dall’articolo 507 c.p.p., cui si riferiscono le odierne censure; e) gli elementi posti a base della decisione possono essere indicati d’ufficio ai sensi degli articoli 511 e 511 bis c.p.p.; f) anche nel corso del giudizio di appello l’articolo articolo 603 c.p.p., affida anche al giudice di secondo grado poteri integrativi nel’area della formazione della prova.
Tale ampiezza e diffusione dei poteri di interventi del giudice sulla “prova” e’ il logico correlato della obbligatorieta’ dell’azione penale, la cui indisponibilita’ manifesta la natura “pubblica” del processo, ed il suo asservimento alla tutela di interessi ultraindividuali, non delegabili alle parti. In materia le Sezioni Unite hanno chiarito che un sistema caratterizzato dall’obbligatorieta’ dell’azione penale “impone una costante verifica dell’esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle sue carenze od omissioni (…) E cio’ spiega anche la differenza con quanto avviene nei sistemi accusatori di common law – nei quali le deroghe al principio dispositivo sono inesistenti (o assolutamente eccezionali) – essendo, questa disciplina processuale, ricollegata alla disponibilita’ dell’azione penale da parte del pubblico ministero che puo’ rinunziare ad essa, di fatto, anche con la mancata richiesta di ammissione delle prove” (Cass. sez. un n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907).
Peraltro le Sezioni Unite gia’ nel 1992 (Cass. sez. un. n. 11227 del 6/11/1992, Rv 191606), con orientamento avallato dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 marzo 1993 n. 111, rilevavano, che nel giudizio di appello al giudice e’ consentito (articolo 603 c.p.p., comma 3) di disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche nel caso di prove che, benche’ conosciute, non erano state assunte: il che confermava la legittimita’ dell’esercizio dei poteri d’ufficio anche a prescindere dalle sollecitazioni delle parti. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che i poteri integrativi possono essere esercitabili solo se la prova da assumere si riveli “assolutamente necessaria” (sia l’articolo 507 c.p.p., che l’articolo 603 c.p.p., usano questa espressione), ovvero decisiva “diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti. Puo’ ancora aggiungersi che questo potere andra’ esercitato nell’ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare. La formulazione di un’ipotesi autonoma e alternativa da parte del giudice costituisce infatti (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2003 n. 20, Andreotti) “violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzieta’ della giurisdizione”. E’ infine superfluo sottolineare che, a seguito dell’iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova – secondo la regola indicata nell’articolo 495 c.p.p., comma 2 (prova contraria) – la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell’integrazione probatoria disposta d’ufficio e, da diverso punto di vista, che l’esercizio dei poteri in deroga al principio dispositivo non fa venir meno l’onere del pubblico ministero di provare il fondamento dell’accusa e, tanto meno, l’obbligo per il giudice di rispettare i divieti probatori esistenti” (Cass. sez. un n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907).

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