Il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 marzo 2018, n. 10994.

Il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non e’ penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75 cit. D.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identita’ dei mandanti e la loro manifesta volonta’ di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
Non ricorre l’ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l’irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente; della certezza sin dall’origine dell’identita’ dei componenti il gruppo; della condivisa volonta’ di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell’intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell’immediatezza degli effetti dell’acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 10994
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GALLI MASSIMO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’imputato alla pena di un anno e mesi cinque di reclusione per i reati di tentata estorsione, porto di arma da taglio e cessione di sostanza stupefacente.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: non sussisterebbe la responsabilita’ per il tentativo di estorsione tenuto conto che mancherebbe l’efficacia coercitiva della condotta; inoltre vi sarebbe una manifesta illogicita’ nella affermazione di responsabilita’ dato che il tentativo di estorsione che non sarebbe compatibile con le assoluzioni per il porto del coltello e per l’estorsione consumata ai danni della stessa vittima;
2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilita’ per la cessione della sostanza stupefacente dato che si tratterebbe di un caso di consumo di gruppo non punibile; si’ deduceva inoltre che non vi sarebbe la prova della capacita’ drogante della sostanza in ipotesi ceduta illecitamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato
L’illogicita’ dedotta non trova conforto nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata.
Sebbene nel capo di imputazione che descrive il fatto di tentata estorsione per il quale vi e’ stata condanna si faccia riferimento ad una estorsione consumata “anche” facendo ricorso all’uso del coltello, reato dal quale l’imputato veniva assolto, dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito emerge che le minacce integranti la condotta estorsiva non erano limitate all’uso del coltello ma si erano manifestate anche attraverso altri comportamenti e, segnatamente attraverso messaggio telefonici e telematici come “ti ammazzo il cane” di chiara efficacia intimidatoria (foglio 2 della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
2.1. La Corte di appello non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non e’ penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75 cit. D.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identita’ dei mandanti e la loro manifesta volonta’ di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (Cass. sez. Un., n. 25401 del 31/01/2013 – dep. 10/06/2013, p.c. in proc. Galluccio, Rv. 255258).
Si ribadisce inoltre che non ricorre l’ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l’irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente; della certezza sin dall’origine dell’identita’ dei componenti il gruppo; della condivisa volonta’ di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell’intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell’immediatezza degli effetti dell’acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Cass. sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Cheggour e altro, Rv. 259285).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, nonostante il tema fosse stato introdotto con l’atto di impugnazione non verificava se sussistevano gli estremi per considerare non punibile la condotta contestata, ne’ indicava quali fossero gli elementi che consentivano di inquadrare la cessione contestata come fatto penalmente rilevante.
2.2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine alla responsabilita’ per il reato di cessione di sostanza stupefacente (contestato al capo c) di imputazione), che dovra’ essere effettuato nel rispetto del ricordato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al fatto di cui al capo c) dell’imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto.

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