Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 11 ottobre 2017, n. 46585. Se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell’avente diritto, non è ravvisabile l’aggravante della c.d. esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, n. 7 c.p. richiamato dall’art. 635, cpv., c.p.

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Rivendica il ricorrente anche l’interesse a ricorrere essendo la formula del proscioglimento per difetto di capacita’ meno garantista della formula piena.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto riconosciuto l’interesse a ricorrere attesa la diversa natura ed estensione delle due formule assolutorie ed anche la diversita’ degli effetti ad esse connessi.
Emerge, poi, dalla lettura dell’impugnata sentenza che agli agenti intervenuti nell’immediatezza dell’accaduto su richiesta di (OMISSIS), persona offesa, quest’ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente ch’ella era presente al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico.
Questa Corte, con decisioni che questo collegio condivide, ritenendo opportuno darvi continuita’, ha gia’ affermato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessita’, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprieta’ o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 2010, Rv. 249181; n. 44953 del 2016 Rv. 268318. Nel caso in esame non e’ stato affatto accertato l’affidamento alla pubblica fede ed anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere.
La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perche’, esclusa l’aggravante, a norma del Decreto Legislativo n. 7 del 2016, il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, a norma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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