Se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell’avente diritto, non è ravvisabile l’aggravante della c.d. esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, n. 7 c.p. richiamato dall’art. 635, cpv., c.p., situazione, questa, nella quale si trovava la vettura della vittima, la quale era sì parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria.
Sentenza 11 ottobre 2017, n. 46585
Data udienza 17 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 79/16 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, del 21.04.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato n.d.p. nei confronti del minore (OMISSIS) per essere, egli, al momento dei fatti, minore degli anni 14, ricorre il difensore di fiducia del minore, chiedendo l’annullamento della pronuncia e lamentando l’erroneita’ della stessa che ha ritenuto sussistente, ma scriminato per minore eta’, il tentativo di danneggiamento aggravato, senza rilevare l’inesistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, che non puo’ ravvisarsi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se il bene, oggetto di danneggiamento, e’ sotto il controllo dell’avente diritto e che in tale situazione si trovava la vettura della (OMISSIS), come emerge dalla sentenza impugnata, posto che era si’ parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria. L’ipotesi di cui all’articolo 635 c.p., comma 1, peraltro, e’ stata abrogata e comunque, il reato era procedibile a querela, querela che manca nel caso in esame.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply