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4.1 Secondo una prima tesi (Cass. sez. 2 n. 36001 del 2010, Fasano in Ced Cass. rv. 248164; Cass. sez. 5 n. 38988 del 16.1.2013, PM in proc. Musolino in Ced Cass. rv 257568; Cass. sez. 5 n. 2164 del 12.6.2013, Sannino e altro, in Ced Cass. rv. 258821) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies (e successive modifiche) non puo’ essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata.
La motivazione resa a giustificazione del principio affermato in un caso di tentata estorsione non aggravata (v. sentenza n. 36001/2010 cit.) poggia principalmente sulla considerazione che la disposizione in esame si riferisce (fra gli altri, al delitto di cui all’articolo 629 c.p.) ai soli reati consumati e non anche ai delitti tentati; infatti, proprio perche’ dotati di una propria autonomia strutturale, ai reati tentati non possono essere estesi gli effetti sfavorevoli previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici senza previsione alle ipotesi del delitto tentato. La confiscabilita’ (e prima ancora la sequestrabilita’) dei beni ex articolo 12 sexies dovrebbe dunque intendersi limitata solamente al delitto consumato di estorsione e non anche al relativo delitto tentato, e tanto alla stregua del tenore testuale della norma che, non menzionando espressamente il tentativo, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva.
I richiamati arresti di legittimita’, infatti, hanno rimarcato come il delitto tentato costituisca fattispecie criminosa autonoma “risultante dalla combinazione di una norma principale – la norma incriminatrice – e di una norma secondaria, prevista dall’articolo 56 c.p.”; che “gli effetti sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici debbono intendersi riferiti alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione”; ed hanno rammentato che la giurisprudenza di legittimita’ ha fatto costante applicazione di tale principio, escludendo la praticabilita’ di un esercizio ermeneutico in malam partem, comportante un ampliamento della portata precettiva della norma, in tema di esclusione della causa di non punibilita’ per l’estorsione, prevista dall’articolo 649 c.p., u.c. per i fatti commessi in danno dei congiunti, applicabile solamente al reato consumato e non alla corrispondente fattispecie tentata ” che costituisce figura criminosa autonoma a se’ stante e da’ luogo ad un autonomo titolo di reato”.
Tale principio e’ stato ancora ribadito (Cass. sez. 5 n. 26433 del 17.2.2015, Abbate e altri, in Ced Cass. rv. 263988), sottolineandosi che la confisca di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies cit. non puo’ essere disposta neppure nel caso in cui si tratti di estorsione per delitto tentato aggravato L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, secondo la previsione originaria del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 2, perche’ anche in tal caso si avrebbe un’illegittima estensione della portata della norma in malam partem attesa la gia’ richiamata “autonomia” del delitto tentato.
4.2. La Seconda sezione penale di questa Corte, interrogandosi sul rapporto intercorrente tra il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 12 sexies della citata legge e sulla portata estensiva contenuta proprio nel comma 2, ha ritenuto che la confisca prevista dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, conv. nella L. 8 luglio 1992, n. 356, puo’ essere disposta a seguito di una condanna per uno dei delitti elencati dal comma 1, nonche’, ai sensi del comma successivo (allora vigente n.d.r.), per il delitto di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 295, comma 2, e per qualsiasi altro delitto che, pur non rientrando nel catalogo di cui all’articolo 12-sexies, comma 1, sia pero’ aggravato dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
Nella suddetta decisione e’ stato dunque affermato che il rinvio al comma 1 “deve intendersi solo alla seconda parte del comma 1 (e cioe’ quella che stabilisce che “e’ sempre disposta la confisca del denaro….”) e, quindi, solo alla confisca, in quanto il secondo comma, prevede due ipotesi di ulteriore allargamento del catalogo dei reati per i quali dev’essere disposta la confisca: a) delitto espressamente previsto, ossia quello di contrabbando di cui all’articolo 295, comma 2 Testo Unico Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; b) delitti aggravati dall’articolo 7: ossia qualsiasi altro delitto che, pur non rientrante nel catalogo di cui all’articolo 12 sexies, comma 2 (in esso dovendosi comprendere anche l’articolo 295, comma 2 Testo Unico Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), sia aggravato dall’articolo 7: Pertanto “il secondo comma, dev’essere cosi’ letto: le disposizione del comma 1 (relative alla confisca) si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena ex articolo 444 per un delitto (diverso da quelli gia’ previsti nel comma 1) ove sia aggravato dall’articolo 7 legge cit.”. Rimaneva tuttavia esclusa la possibilita’ che il secondo comma del Decreto Legge n. 306 del 1991, articolo 12 sexies si estendesse anche alle ipotesi di reato tentato aggravato L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, giustificando la decisione con l’affermazione, in base alla quale “quando la legge indica il solo lemma “delitto”, il medesimo deve intendersi come “delitto consumato” e cio’ perche’, essendo il tentativo un reato del tutto autonomo rispetto a quello consumato, gli effetti sfavorevoli previsti da una determinata norma, devono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono estendersi anche, salvo espressa previsione normativa, al delitto tentato” (Cass., Sez. 2, 21/09/2017 n. 47062, CED n. 271048).
4.3 Rispetto a queste posizioni e, per quanto di interesse gia’ rispetto al delitto tentato di estorsione, la Sezione prima di questa Corte ha scelto una opzione interpretativa opposta (Cass. sez. 1 n. 27189 del 28.5.2013, Guarnieri, in Ced Cass. rv. 255633). E’ stato infatti affermato che “…il chiaro richiamo contenuto nell’articolo 12 sexies, comma 1, al caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 629 c.p., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensi’ ai beni di cui il condannato non puo’ giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attivita’ illecita del soggetto…”.
Successivamente, con sentenza (v. Cass. sez. 1 n. 45172 del 12.6.2016, Masullo, non massimata), sempre la Sezione prima, ritornando sul tema, ed avendo riguardo alle ipotesi di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 12 sexies, comma 2, ha affermato che il generico riferimento ai delitti aggravati ex articolo 7 (agevolazione o metodo mafioso), indipendentemente dallo specifico titolo di reato, e’ chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia (v. Cass. sez. 1 n. 45172 del 12.6.2016, Masullo, non massimata).
La Corte, dunque, nell’ipotesi in cui il reato tipico e’ rappresentato da un tentativo di estorsione aggravato dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7 ha ritenuto consentito il sequestro preventivo funzionale alla confisca “allargata” in relazione al reato di estorsione tentata; la conclusione contraria non e’ apparsa condivisibile proprio in base al tenore testuale del comma 2 dell’articolo 12 sexies, ai sensi del quale “le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena (…) per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo”, laddove il generico riferimento ai delitti, aggravati ex articolo 7 (agevolazione o metodo mafioso), indipendentemente dallo specifico titolo di reato, sarebbe chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia. Tale opzione ermeneutica non solo si mostrerebbe aderente al chiaro ed insuperabile dato testuale, coerente con la finalita’ dell’istituto, diretto a contrastare le forme di accumulazione patrimoniale illecita in presenza della commissione di un fatto-reato formalizzato come indice rivelatore di una particolare pericolosita’ soggettiva, ma anche in linea con la lezione interpretativa di questa Corte in tema di inapplicabilita’ dell’indulto elargito con L. 31 luglio 2006, n. 241 alle pene inflitte per “reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante dell’agevolazione o metodo mafioso”. Tale formula, infatti, al pari di quella di cui all’articolo 12 sexies, comma 2, non contenendo specificazioni di norme incriminatrici e titoli, include, come e’ stato ripetutamente affermato, fattispecie consumate e tentate (ex multis: sez. 1 n. 41755 del 16/09/2014, Mobilia, Rv. 260525; Sez. 1 n. 35502 del 18/06/2014, Bisogni, Rv. 260286). Per tali ragioni, secondo la Prima sezione “ricorre(ndo) nel caso in esame una delle condizioni essenziali ed imprescindibili per l’imposizione del vincolo e cioe’ l’astratta configurabilita’ di una fattispecie di reato espressamente contemplata dalla norma di riferimento”.
Il principio illustrato e’ stato ribadito negli stessi termini sempre dalla Prima sezione penale con altre due sentenze (non massimate) pronunciate nello stessa udienza a collegio invariato e con differenti relatori (Cass. sez. 1 n. 45173/2016 e n. 45174/2016).
4.4. Peraltro, deve essere evidenziato che, nella sentenza n. 47062/17 della Seconda sezione penale sopraricordata, la Corte non ha confutato in modo specifico nessuno degli argomenti spesi nelle decisioni n. 45172/2016; n. 45173/2016 e n. 45174/16 della Prima sezione penale, sicche’ allo stato sono da ritenersi non superate le argomentazioni espresse nelle suindicate sentenze; conseguentemente deve ritenersi cristallizzato un contrasto, in merito alla compatibilita’ del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. “confisca allargata rispetto al delitto tentato, anche se aggravato dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, che vede contrapposti due diversi criteri interpretativi. Il primo (sostenuto nelle decisioni della quinta sezione e, limitatamente al punto in questione, da una sentenza della Seconda sezione penale) si fonda su un’interpretazione letterale dell’articolo 12 sexies L. cit., mentre il secondo (proprio delle decisioni della Prima sezione penale) e’ giustificato in forza di una diversa interpretazione letterale, teleologica e sistematica della citata disposizione.
4.5. Pur non essendo la questione in oggetto interessata, “ratione temporis”, dalle modifiche normative intervenute sul Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, in base al Decreto Legge n. 148 del 2017, articolo 31, conv. nella L. n. 161 del 2017, appare opportuno fare riferimento anche al quadro normativo ridefinito in base all’intervento legislativo suindicato. Il legislatore, infatti, con la norma da ultimo citata ha integralmente riscritto il comma 1 dell’articolo 12 sexies cit., aggiornando il catalogo dei reati per la cui condanna e’ sempre disposta la confisca del denaro e dei beni o delle altre utilita’ di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita’ economica.
L’aggiornamento del catalogo dei c.d. “reati spia” ai fini dell’adozione del provvedimento di confisca e’ stato attuato dal legislatore, da un lato, attraverso il richiamo ai delitti previsti dall’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis e dall’altro con un’indicazione puntuale di fattispecie penali (fra le quali si rinviene il delitto di cui all’articolo 629 c.p.) individuate nominatim. La novella infatti riscrive integralmente il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, inserendo nel comma 1 i delitti che consentono la confisca in esame, prima dispersi nei commi 1, 2 e 2 quater, richiamando i delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis, attraverso un rinvio “mobile” che evitera’, come accaduto in passato, di introdurre nuovi delitti nell’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis senza aggiornare l’articolo 12 sexies, pur ricorrendo le medesime finalita’. Sono percio’ stati espunti dal nuovo testo tutti i delitti richiamati dall’articolo 51, comma 3 bis (salvo il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, inutilmente ripetuto per un difetto di coordinamento);
vengono poi elencati i delitti non richiamati dall’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis, presenti precedentemente nei commi 1, 2 e 2-quater, Decreto Legge n. 306 del 1992 (gli ultimi due abrogati), previsti dal codice penale e da leggi speciali, a eccezione di quelli introdotti di recente dal Decreto Legislativo n. 202 del 2016.
Per le fattispecie di reato espressamente richiamate nel comma 1 dell’articolo 12 sexies l.c. il legislatore, pur non formulando alcuna previsione estensiva alla ipotesi del tentativo, ha tuttavia indifferentemente richiamato tutti i delitti, consumati o tentati, riconducibili alla previsione di cui all’articolo 51, comma 3 bis, e, dopo l’elencazione “singulatim”, dei delitti gia’ presenti, ha fatto riferimento generico alla categoria dei delitti, senza specificare alcuna tipologia, aggravati L. n. 203 del 1992, ex articolo 7.
L’estensione dell’articolo 12 sexies ai delitti tentati, aggravati dall’articolo 7 non sembra dunque confliggere con la ratio della norma. La scelta del legislatore e’ stata, infatti, quella di individuare delitti spia, allarmanti, idonei a ritenere l’esistenza di un’accumulazione economica ingiustificata e comunque la presenza di un’attivita’ criminale, a sua volta espressione e strumento di ulteriori delitti. Cio’ appare un’ ipotesi assolutamente concreta nel caso del delitto tentato, aggravato dalla L. n. 203 del 1992, articolo 7, (ed in particolare per il delitto di tentata estorsione aggravata), che costituisce una forma di reato comunque allarmante e indice di una capacita’ criminale, che pur arrestandosi prima della consumazione, puo’ ritenersi connotata da disvalore analogo o addirittura superiore rispetto a taluni reati consumati, cui e’ collegata la confisca, come desumibile dal trattamento sanziona-torio ad essi riservato, e ai quali percio’ puo’ ritenersi coerentemente legato un intervento quale quello previsto dalla misura di sicurezza di cui si discute.
5. Pertanto, per quanto qui di maggiore interesse, (valutazione dell’ipotesi di delitto di tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex articolo 7), sembra che l’intervento legislativo tenda a recuperare l’opzione interpretativa valorizzata dalla Prima sezione penale, in una riscrittura unitaria delle fattispecie normative, anche attraverso l’eliminazione dei commi 2 e 2 quater della originaria disciplina.
Alla luce di tali considerazioni, e in base alla data di commissione del reato, i termini del contrasto giurisprudenziale relativo all’estensione dell’applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies e il loro superamento richiedono la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, ex articolo 618 c.p.p., in relazione alla seguente questione di diritto: “se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca “allargata” Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’articolo 7 L. n. 203 del 1991″.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
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