Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 2 marzo 2018, n. 5013. Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82, comma 2, cod. proc. civ. non esige infatti il rigore formale della espressa scrittura

Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82, comma 2, cod. proc. civ. non esige infatti il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su di una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente.

Sentenza 2 marzo 2018, n. 5013
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11260-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, PREFETTURA UTG CALTANISSETTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 997/2012 dei TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo assorbiti i restanti.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

(OMISSIS) impugno’ innanzi al giudice di Pace di Sommatino la cartella esattoriale a lui notificata dalla (OMISSIS) spa, relativa a sanzioni amministrative irrogategli dalla Prefettura di Caltanissetta. Si costituirono in giudizio la Prefettura UTG di Caltanissetta e la (OMISSIS) Spa, quest’ultima senza il patrocinio di un avvocato legalmente esercente.

Il Giudice di Pace di Sommatino annullo’ la cartella esattoriale impugnata.

Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS), disattesa l’eccezione di inammissibilita’ dell’impugnazione per tardivita’, annullo’ la sentenza di primo grado e rigetto’ l’opposizione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), con quattro motivi. Gli altri intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.

Con ordinanza del 26 luglio 2017 questa Corte disponeva rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Prefettura di Caltanissetta ed effettuata nei termini la notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato, all’odierna udienza la causa e’ stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 82 c.p.c., comma 2, articoli 325, 326 e 170 c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del principio dell'”assorbimento”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 4), deducendo la nullita’ della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in quanto la stessa aveva omesso di pronunciare l’inammissibilita’ dell’appello, per tardivita’ dello stesso.

In particolare, il ricorrente contesta la statuizione dell’impugnata sentenza, che ha affermato l’inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado della (OMISSIS), facendo da cio’ discendere la nullita’ della notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso il domicilio eletto all’atto della costituzione in giudizio, e dunque la inidoneita’ della suddetta notifica a far decorrere il termine di cui all’articolo 325 c.p.c.: da cio’ l’operativita’ del c.d. “termine lungo” e la tempestivita’ dell’impugnazione.

Il motivo e’ fondato.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *