Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 2 marzo 2018, n. 5013. Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82, comma 2, cod. proc. civ. non esige infatti il rigore formale della espressa scrittura

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Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’articolo 82 c.p.c., comma 2, non esige infatti il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su di una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Cass. Ss.Uu. 9767 del 18.7.2001; Cass. n. 3874 del 12.3.2012). Orbene, nel caso di specie il giudice non ha sollevato alcun rilievo sulla costituzione in giudizio della (OMISSIS) (ne’ alcuna contestazione al riguardo e’ stata mossa dalla controparte), ed in sentenza ha dato espressamente atto di detta costituzione. Deve dunque ritenersi che l’autorizzazione, resa dal giudice per facta concludentia, abbia garantito la regolarita’ del contraddittorio.

Si osserva inoltre che, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuita’, la violazione dell’articolo 82 c.p.c., che si realizza allorche’ la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullita’ relativa, non rilevabile d’ufficio (Cass. Ss.Uu. 9767 del 18.7.2001; Cass. n. 13363 del 8.6.2006) e che nel caso di specie detta nullita’ non e’ stata eccepita da alcuna parte, ne’ nel giudizio di primo grado, ne’ nel giudizio di appello.

Ne deriva la regolarita’ della costituzione in giudizio della (OMISSIS) spa, anche alla luce dell’attivita’ difensiva svolta, in virtu’ dell’autorizzazione per facta concludentia del Giudice di Pace, ed in ogni caso la sanatoria di un’eventuale nullita’, e la validita’ della notifica della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 327 c.p.c., in quanto effettuata nei confronti della (OMISSIS) presso il domicilio eletto.

Da cio’ l’inammissibilita’ dell’impugnazione per tardivita’.

Risulta infatti che la sentenza fu notificata alla (OMISSIS) in data 12.1.2011 e detta notificazione della sentenza, eseguita personalmente alla parte, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

L’atto di impugnazione fu peraltro notificato soltanto il 2.3.2011 e dunque ben oltre il termine di cui all’articolo 325 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli ulteriori motivi.

Considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., in virtu’ della su menzionata inammissibilita’ dell’impugnazione, il processo di appello non poteva essere proseguito, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (Cass. 23.11.2011, n. 24743).

Considerate le ragioni della decisione e la particolarita’ della questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilita’ dell’appello proposto dalla (OMISSIS) spa avverso la sentenza del giudice di pace di Sommatino.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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