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Conseguentemente, all’udienza di conclusioni di primo grado essendo cio’ possibile anche in appello – la parte ben poteva, come ha fatto, dedurre in via subordinata o alternativa un diverso titolo a sostegno dell’affermato diritto autodeterminato di proprieta’.
Per completezza, va osservato che diversa questione e’ quella relativa alla circostanza della mancata deduzione sul piano probatorio del titolo diverso (nel caso di specie, essendo stati gli atti di provenienza acquisiti in sede di c.t.u.); eventuali questioni al riguardo dovranno essere risolte dal giudice del rinvio alla luce delle molteplici coordinate processuali delle stesse (quali ad es. il sussistere di una eccezione tempestiva di nullita’ degli accertamenti peritali, l’esigenza di deduzione della questione in appello, la nozione di indispensabilita’ della prova nuova nella vigenza dell’articolo 345 c.p.c., ratione temporis vigente, su cui si attendono gli esiti dell’ordinanza di rimessione alle Sez. U n. 22602/2016).
6. Con il quinto motivo (nel ricorso erroneamente numerato come sesto) si deduce violazione di legge in riferimento all’articolo 41 del regolamento edilizio di Citta’ di Castello, in quanto integrativo della disciplina civilistica delle distanze legali per le costruzioni (articolo 873 c.c.).
6.1. Anche la disamina di tale motivo resta – per altra via rispetto ai precedenti – assorbita. Invero, come si legge nell’impugnata sentenza ed esposto dalla stessa ricorrente nell’ambito della censura, la presunta violazione delle norme sulle distanze e’ legata “all’ipotesi in cui fosse accertata l’inesistenza dell’acquisto della proprieta’ da parte dell’attore” (rectius, attrice). Dovendo rinnovarsi la valutazione della questione da parte del giudice del rinvio, il riesame della situazione in tema di distanze sara’ conseguenziale.
6.2. Resta quindi esentata questa corte dal considerare la questione, che pare porsi nel caso di specie, del regime delle distanze assolute dai confini di fondo non altrui, ma comune (anche) al costruttore.
7. Per analoghe ragioni resta assorbito l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, con cui da opposto punto di vista si e’ dedotta violazione di legge in riferimento agli articoli 832, 871 ss. e 2043 c.c., per ritenuto erroneo diniego del risarcimento dei danni, e del secondo motivo, per vizi motivazionali riscontrati nella decisione impugnata nella parte concernente detto diniego.
8. Pure assorbito e’ l’esame del terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce omessa pronuncia e quindi violazione della norma processuale dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la corte d’appello esaminato la domanda di rimessione in pristino. Tale domanda, invero, e’ strettamente consequenziale alla rideterminazione dell’ambito proprietario di (OMISSIS) giusta quanto emergente nei motivi accolti.
9. Va dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale, con assorbimento degli altri dello stesso ricorso principale e di quelli del ricorso incidentale, con rinvio alla corte d’appello di Perugia, in composizione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza cassata, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbiti i motivi del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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