Ai fini della configurabilità dell’abuso di informazioni privilegiate, ex art. 187 bis del T.U.F., non occorre che l’informazione sia stata trasmessa da altri all’agente, essendo sufficiente che questi ne abbia avuto comunque conoscenza (se del caso, anche per averla ideata).
Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24310
Data udienza 13 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11060/2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1804/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori della resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) s.r.l. e i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono contro la CONSOB per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha rigettato la loro opposizione Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articolo 187 septies, (in prosieguo: T.U.F.) avverso la delibera CONSOB n. 17777 del 15.5.11.
In detta delibera – premesso che il gruppo di controllo della societa’ quotata in borsa (OMISSIS) s.p.a. aveva deciso di cancellare quest’ultima dal listino di borsa (c.d. delisting) e che a tal fine, in data 31 marzo 2008, il signor (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. E la (OMISSIS) s.a. avevano comunicato al mercato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria e volontaria (OPA) – la CONSOB accertava che circa due mesi prima dell’annuncio di detta OPA (e, precisamente, nell’arco di tempo tra il 9 gennaio ed il 20 febbraio 2008) (OMISSIS) s.r.l. aveva acquistato – tramite il suo amministratore unico (OMISSIS) e in attuazione di una decisione di (OMISSIS) (presidente ed azionista di controllo di (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) (figlio di Luigi e amministratore delegato di (OMISSIS) s.p.a.) – n. 1.875.350 azioni (OMISSIS) spa, per un controvalore di Euro 4.950.090. Sulla scorta di tali risultanze di fatto la CONSOB riteneva i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili, in concorso tra loro, dell’illecito di cui all’articolo 187 bis, comma 1, lettera a), T.U.F., per avere effettuato acquisti di azioni della societa’ (OMISSIS) s.p.a. utilizzando l’informazione privilegiata del lancio dell’OPA prima che la stessa venisse resa nota al mercato; conseguentemente la CONSOB applicava a Vincenzo e (OMISSIS) la sanzione pecuniaria di Euro 600.000, ad (OMISSIS), in solido con (OMISSIS) s.r.I., la sanzione pecuniaria di Euro 100.000, a tutte e tre le suddette persone fisiche la sanzione interdittiva accessoria di cui all’articolo 187 quater, comma 1, T.U.F. ed alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 187 quinquies T.U.F..
Il ricorso si articola su sei motivi.
La CONSOB ha depositato controricorso.
La causa e’ stata discussa alla pubblica udienza del 13.4.17, per la quale tanto i ricorrenti quanto la controricorrente hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 187 septies T.U.F., e L. n. 262 del 2005, articolo 24, derivante dal mancato rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio svoltosi davanti alla CONSOB, dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e dalla distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie; nonche’ dal mancato rispetto, nell’ambito della fase giurisdizionale di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, svoltasi davanti alla corte d’appello, della garanzia della pubblicita’ dell’udienza.
Al riguardo e’ opportuno, in primo luogo, ribadire il principio, elaborato da questa Corte proprio con riferimento al procedimento amministrativo previsto dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 187 septies, secondo cui – in tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale – la garanzia del giusto processo ex articolo 6, CEDU puo’ essere realizzata, alternativamente, o nella fase amministrativa (nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria) o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio (adottato in assenza di tali garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione; procedimento che, e’ stato puntualizzato, non ha l’effetto di sanare alcuna illegittimita’ originaria della fase amministrativa, in quanto la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato articolo 6, e’ comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (Cass. n. 8210/16, Cass. n. 770/17).
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