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1. (OMISSIS) – condomina di un complesso edilizio costituito da otto edifici denominato Condominio (OMISSIS) – ha impugnato la delibera assembleare del 23 giugno 2010, affermandone la nullita’ perche’ adottata in violazione di norme imperative di legge, del regolamento di condominio e comunque per eccesso potere. Il Tribunale Milano, con sentenza n. 6037/2012, ha parzialmente accolto l’impugnazione.
2. Il Condominio (OMISSIS) ha proposto appello contro la sentenza alla Corte di Milano, che con sentenza n. 2719/2015 ha parzialmente riformato la pronunzia, dichiarando l’invalidita’ della deliberazione nelle parti in cui ha “approvato il signor (OMISSIS) quale amministratore del condominio Giovanni” e ha approvato “l’incarico al tecnico ing. (OMISSIS) ai fini del certificato prevenzione incendi anche per conto del Condominio (OMISSIS)”.
3. Il Condominio (OMISSIS) propone ricorso in cassazione.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
Il difensore del Condominio ha depositato ex articolo 372 c.p.c., copia del verbale dell’assemblea condominiale – del 4 maggio 2016 – con cui si e’ ratificato l’operato dell’amministratore in relazione alla proposizione del ricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dal Condominio, e il giudizio in cui questo si inserisce, fa parte di un vasto contenzioso che da anni vede contrapposti l’avv. (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS), contenzioso che ha il suo fulcro nella qualificazione del Condominio come c.d. supercondominio, affermata da (OMISSIS) e negata dal Condominio.
Il ricorso, di cui si afferma la procedibilita’, e’ articolato in due motivi.
a) Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c.: la Corte d’appello avrebbe infatti errato nel qualificare il complesso edilizio di (OMISSIS) come supercondominio, essendo tale qualificazione da ritenersi preclusa a fronte del passaggio in giudicato di una sentenza della medesima Corte d’appello (n. 418/2007) che “aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un supercondominio”.
La doglianza e’ infondata. La sentenza della Corte d’appello n. 418/2007 (pronuncia che e’ stata impugnata di fronte a questa Corte e cassata con sentenza n. 18192/2009) non si e’ infatti occupata della natura giuridica del complesso edilizio, ma si e’ limitata, nel respingere l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, allora fatta valere dal Condominio, perche’ instaurato contro un soggetto inesistente – il Supercondominio (OMISSIS) – ad affermare che “non puo’ dubitarsi che l’impugnazione in esame sia rivolta proprio contro il Condominio (OMISSIS), unico suo contendente”, precisando che per meri e irrilevanti errori materiali e’ stato indicato due volte come “Supercondominio” (OMISSIS), “ente che, oltretutto, come pacifico, e’ inesistente”. Dalla precisazione della Corte d’appello che – pacificamente – la denominazione del complesso e’ quella “Condominio (OMISSIS)” non puo’ farsi discendere la preclusione, per la Corte che ha reso la sentenza impugnata, di qualificare giuridicamente il Condominio (OMISSIS) come supercondominio.
b) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di una serie svariata di disposizioni, gli articoli 1117, 1362, 1363 e 61 e 62 disp. att. c.c.; articoli 112, 115; 132, 118 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’affermare la natura di supercondominio del complesso edilizio di (OMISSIS), avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza di questa Corte senza indagare l’effettiva volonta’ delle parti, violando cosi’, in particolare, gli articoli 112 e 115 c.p.c., e articoli 1117 e 61 disp. att. c.c..
Le denunciate violazioni non sussistono. La Corte d’appello, nell’affermare la natura giuridica di supercondominio del Condominio (OMISSIS) si pone in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha piu’ volte affermato che “al pari del condominio negli edifici, regolato dall’articolo 1117 c.c. e segg., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volonta’ o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi” (cosi’ Cass. 17332/2011). Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver completamente prescisso dal regolamento condominiale, ma cosi’ non e’ avendo la Corte osservato che il regolamento gia’ contemplava la nomina di singoli amministratori per i singoli edifici, ritenendo poi – sulla base di elementi di fatto non censurabili di fronte a questa Corte – che il complesso sia costituito da una “pluralita’ di (OMISSIS) che utilizzano alcuni servizi in comune con cio’ ricalcando puntualmente il paradigma del supercondominio secondo l’accezione fattuale e giuridica” delineata da questa Corte. Quanto poi alle supposte violazioni degli articoli 112 e 115 c.p.c., esse non possono essere ravvisate nella “mancata considerazione delle prove documentali” e non puo’ essere qualificato quale violazione del divieto di scienza privata del giudice il cenno posto in essere dalla Corte d’appello alla circostanza che siano stati nominati degli amministratori giudiziali distinti per i singoli edifici, fatto che non e’ stato posto alla base del convincimento del giudice, ma che costituisce mera conferma della conclusione cui la Corte e’ giunta.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
La controricorrente, che nel controricorso si era limitata a chiedere la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. La domanda deve essere dichiarata inammissibile: la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita’ processuale aggravata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., puo’ essere proposta anche in sede di legittimita’, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, ma deve essere formulata, a pena di inammissibilita’, con il controricorso e non quindi con la memoria di cui all’articolo 378 (cfr. Cass. 20914/2011).
Data la prevalente soccombenza del ricorrente, ad esso vengono addossate, cosi’ come liquidate in dispositivo, le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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