Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 14 novembre 2017, n. 26897. Anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria occorre individuare il momento — successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva – in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento

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In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare – a complemento di quanto innanzi – che, qualora, anche di seguito a verifiche ispettive di un’autorita’, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una societa’ di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione della procedura di “accertare la situazione aziendale” e le “irregolarita’” riscontrate (Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 56, comma 3, che rinvia del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 72 e segg.), che – quanto alle irregolarita’ riscontrate nell’ambito dell’amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione della Banca d’Italia – la Consob sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla Banca d’Italia del rilievo di irregolarita’, cio’ che di regola si ha con l’inoltro di uno dei rapporti trasmessi a “intervalli periodici” e “al termine delle loro funzioni” dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 75), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa Banca d’Italia, che rilevino anche per l’analoga attivita’ della Consob.
5. A fronte di tali principi desumibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza, il provvedimento impugnato ha, come detto, fatto applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 195, ai fini della verifica dell’avvenuta contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni dall'”accertamento”, semplicemente valutando se gli elementi utilizzati da Consob per formulare le contestazioni fossero a conoscenza della stessa autorita’ gia’ nella primavera del 2011 o soltanto nei primi mesi del 2012 (rispettivamente, come accennato, epoche della sottoposizione della SGR ad amministrazione straordinaria con trasmissione del rapporto ispettivo e della sua conclusione con sottoposizione a liquidazione coatta con irrogazione di sanzioni della Banca d’Italia – p. 6); acclarato poi che, in base al contenuto degli atti, la Consob ha contestato violazioni basate sui medesimi fatti accertati dalla Banca d’Italia fin dal 18.4.2011, non avendo neppure i commissari straordinari “segnalato alcuna novita’” (p. 9) ed escluso che “l’una (autorita’)… debba attendere la chiusura dei procedimenti dell’altra” (p. 8) alla luce del diritto degli interessati di ottenere l’esito dei controlli in tempi brevi, la corte territoriale ha ritenuto sussistere una “colpevole inerzia” della Consob dopo la primavera del 2011, pur tenendo conto di uno spatium deliberandi aggiuntivo di un mese dopo il pervenimento delle informazioni.
5.1. Cosi’ argomentando, i giudici di merito si sono, anzitutto, posti contro il principio per cui, ove siano disposte ulteriori verifiche rispetto a quelle che abbiano gia’ permesso di acclarare gli elementi di fatto idonei alla contestazione poi effettuata, non e’ consentito in sede di sindacato giurisdizionale entrare nel merito dell’opportunita’ degli atti di indagine medesimi, dovendo limitarsi il giudice a desumere l’ingiustificato ritardo non gia’ dall’eventuale inutilita’ ex post, ma dalla “evidente superfluita’” ex ante degli ulteriori accertamenti. Nel caso di specie, la valutazione risulta effettuata ex post, sulla base della mera verifica del non essere emersi ulteriori elementi dalle attivita’ successive, cosi’ propugnandosi una visione – non corrispondente a quella di legge – dell’attivita’ di indagine nell’ambito della quale, non appena emersi i fatti costitutivi di una violazione, la violazione stessa dovrebbe essere contestata, anche se – in un’ottica di valutazione, come detto, ex ante – non siano “manifestamente gia’ accertati tempi, entita’ e altre modalita’”, i quali potrebbero in astratto meglio chiarirsi in base a ulteriori attivita’ (anche se poi, in concreto, tali evoluzioni manchino); o anche se “ragioni di economia possono indurre… a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni gia’ risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unic(o)” provvedimento sanzionatorio (cosi’ Cass. n. 16642 del 2005 cit.). Cio’ da’ conto della fondatezza, in particolare, del primo motivo di ricorso.
5.2. In secondo luogo, avendo la corte territoriale sottoposto a un giudizio di superfluita’ ex post anche le risultanze dell’espletamento della funzione accertativa legalmente demandata agli organi straordinari, pubblici ufficiali a cio’ deputati anche in funzione di rilevazione e rimozione di (anche ulteriori) irregolarita’, essendosi limitata a notare la sentenza impugnata che i commissari straordinari non avessero “segnalato alcuna novita’” ed avendo essa escluso che “l’una (autorita’) debba attendere la chiusura dei procedimenti dell’altra”, sono risultati violati i principi di diritto che pongono, almeno ex ante, l’amministrazione straordinaria in una logica di continuum accertativo rispetto alle verifiche che la precedono, con la predetta presunzione derivante dalla legge (a maggior ragione nel caso di specie, ove all’amministrazione straordinaria seguiva la liquidazione coatta che, Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articolo 57, presuppone che le irregolarita’ amministrative, le violazioni di norme o le perdite previste siano di “eccezionale gravita’”, e cioe’ di gravita’ acclarata come superiore a quella che ha legittimato la precedente procedura di rigore) di incompletezza delle verifiche precedentemente svolte, cui consegue – salvo manifesta evidenza del contrario – l’utilita’, anche alla luce della collaborazione e del coordinamento tra le due autorita’ vigilanti, della previa cognizione dei rapporti finali degli organi straordinari. Da cio’ discende la fondatezza del secondo e del terzo motivo, strettamente connessi tra loro e con il primo dianzi esaminato.
6. Dovendosi in definitiva accogliere il ricorso con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, il giudice del rinvio, sulla base di un rinnovato esame del materiale probatorio, applichera’ i principi di diritto di cui innanzi e governera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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