La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore” tra edifici o dal confine.
Corte di Cassazione
sez. II Civile
sentenza 12 gennaio – 12 ottobre 2017, n. 23973
Presidente Bianchini – Relatore D’Ascola
Fatti di causa
Il tribunale di Verona il 15 aprile 2005 ha accolto parzialmente le domande proposte cinque anni prima da V.G. avverso P.M. e A.G. e ha ordinato agli odierni ricorrenti, che avevano ampliato il loro fabbricato, di rimuovere, per violazione delle distanze legali: a) il vano contatori; b) il muretto realizzato sulla terrazza sul retro della casa al primo piano; le tramezze del balcone del primo piano; tutte le canne fumarie.
Il tribunale ha poi accolto la domanda (oggetto di causa riunita, instaurata nel 2001) proposta dai signori P. nei confronti del V. , per danni da infiltrazioni di acqua nel muro del vano cantina al piano interrato confinante con l’immobile del convenuto, condannandolo al risarcimento dei danni per Euro 3.700, oltre interessi legali.
Con sentenza 31 maggio 2011 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del tribunale di Verona, rigettando gli appelli delle parti.
I P. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 luglio 2012. V. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc e 872, 873 e 890 cod. civ..
Esso concerne il manufatto contenente i contatori di acqua e gas, costruito dai P. in aderenza al muretto di recinzione e divisione dei due lotti e del quale è stata ordinata la rimozione, in quanto nuova costruzione infissa permanentemente nel suolo e non rispettosa della distanza legale. Parte ricorrente sostiene che trattandosi di volume tecnico non era computabile nella volumetria della costruzione e che il Regolamenta attuativo del PRG non solo consente all’art. 10 la costruzione, senza tenerne conto nel calcolo della volumetria, ma all’art. 15 stabilisce che queste costruzioni accessorie sono escluse ai fini della misurazione della distanza tra i fabbricati dal confine.
La censura è infondata.
Essa fa leva su una sentenza di questa Corte (2566/11), la quale esclude il calcolo dei volumi tecnici ai fini delle distanze, riferendosi all’ipotesi di distanze da stabilire in relazione all’altezza: a tal fine ha considerato rilevante per il computo un torrino e ha escluso che esso fosse un volume tecnico ininfluente nella volumetria e quindi sulla derivata misura della distanza lineare dall’edificio vicino.
Il campo di rilevanza è quindi ben diverso da quello, ora preteso, di poter derogare alle distanze legali in ragione della destinazione concreta del manufatto.
Né si tratta nella specie di una parte (per ipotesi: aggettante rispetto ad esso) del fabbricato principale, destinata a contenere gli impianti serventi, ma di un’autonoma costruzione (parte ricorrente la definisce alta m. 1,16, lunga m. 2,10, profonda 39 cm) eretta sul confine e destinata a contenere i contatori. Trattasi quindi di una edificazione separata, che, per le sue dimensioni e caratteristiche costruttive, è stata incensurabilmente considerata dal giudice del merito nuova costruzione, soggetta alle distanze legali.
[……..segue pag. successiva]
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