Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29748. La ripartizione delle spese per l’autospurgo segue il criterio sancito dall’articolo 1123 del Codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà.

La ripartizione delle spese per l’autospurgo segue il criterio sancito dall’articolo 1123 del Codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà.

Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29748
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28572-2015 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in riferimento all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorresse l’ipotesi di cui all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), e rimise la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 83, 159 e 164 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c.
Il terzo motivo censura la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari per la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c. e articolo 149 c.p.c.

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