Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29748. La ripartizione delle spese per l’autospurgo segue il criterio sancito dall’articolo 1123 del Codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà.

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Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1123 c.c., commi 1 e 2.
Si impone, tuttavia, un rilievo pregiudiziale, che induce a ravvisare l’inammissibilita’ del ricorso.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto dai singoli condomini del Condominio (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il giudizio concerne un’impugnazione di deliberazione assembleare ex articolo 1137 c.c. in tema di ripartizione di spese. Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via esclusiva all’amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).
Nella specie, si tratta di impugnativa di deliberazione dell’assemblea condominiale relativa alla ripartizione di spese per un servizio comune. L’impugnativa e’ fondata sull’assunta violazione dei criteri di suddivisione stabiliti dalla legge, ed e’ quindi volta ad ottenere una pronuncia di invalidita’ della deliberazione assembleare, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino, e, passivamente, come accennato, soltanto l’amministratore del condominio, senza necessita’ di partecipazione al giudizio dei singoli condomini (Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542). La legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore del condominio nei giudizi relativi alla ripartizione delle spese per le cose ed i servizi collettivi promossi dal condomino dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorche’ in opposizione all’interesse particolare di uno di essi (Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198). Da cio’ consegue che, nelle controversie concernenti impugnativa ex articolo 1137 c.c. delle deliberazioni dell’assemblea relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, nelle quali e’ unico legittimato passivo l’amministratore di condominio, non e’ ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio. Il potere di impugnazione del singolo condomino va, infatti, riconosciuto nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante. Mentre (secondo l’orientamento del tutto prevalente di questa Corte, che il collegio intende qui ribadire) non va consentita l’impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensi’ la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunita’ condominiale, nelle quali non v’e’ correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o piu’ condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, giacche’, nelle cause di quest’ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo finisce per escludere la possibilita’ d’impugnazione da parte del singolo condomino (Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass. Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass. Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393).
Il ricorso va, percio’, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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