Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 1 marzo 2018, n. 4869.
Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicche’ il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attivita’ assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.
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Sentenza 1 marzo 2018, n. 4869
Data udienza 7 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17844/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 357/13, depositata il 21 maggio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del sesto e del nono motivo di ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ha chiamato in giudizio innanzi al tribunale di Salerno (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di porzioni immobiliari confinanti, al fine di sentirli condannare alla demolizione di opere realizzate su terreno di proprieta’ comune o comunque in violazione delle norme sulle distanze, nonche’ alla regolarizzazione di luci e all’adempimento della scrittura del 9 marzo 1981, con la quale l’attore aveva rinunciato a una servitu’ di passaggio su un cortile che egli riteneva per errore dei soli convenuti, ottenendo da costoro la costituzione di una servitu’ di passaggio su altre particelle di loro proprieta’ e l’assunzione dell’obbligo di trasferirgli una striscia di terreno.
(OMISSIS) iniziava poi un ulteriore giudizio davanti al medesimo tribunale nei confronti del solo (OMISSIS), del quale chiedeva la condanna alla demolizione di fabbriche realizzate in violazione delle norme sulle distanze e al ripristino di beni comuni demoliti o modificati.
I convenuti si costituivano nei due giudizi e proponevano domanda riconvenzionale, con cui, a loro volta, facevano valere la violazione delle norme sulle distanze in cui era incorso l’attore in attivita’ di edificazione sul proprio fondo.
2. Il tribunale, riuniti i giudizi, pronunciava sentenza non definitiva con la quale rilevava che le opere, oggetto delle contrapposte domande di demolizione, erano state reciprocamente autorizzate, pur senza il rispetto delle distanze. Il tribunale accertava ancora che con la scrittura del 9 marzo 1981 l’attore aveva rinunciato alla comproprieta’ del cortile, ricevendo in cambio una striscia di terreno e la costituzione di una servitu’ di passaggio.
3. Contro la sentenza (OMISSIS) proponeva appello immediato e i convenuti appello incidentale. Analoghe impugnazioni erano proposte contro la sentenza definitiva, che disponeva, in favore di (OMISSIS), il trasferimento della striscia di terreno e la costituzione della servitu’ di passaggio secondo le previsioni della scrittura del 9 marzo 1981.
4. La corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello principale e pronunciava le consequenziali condanne con cui imponeva ai convenuti di arretrare i fabbricati realizzati a distanza dal confine inferiore a quella prescritta e rendere le luci conformi alle prescrizioni dell’articolo 901 c.c.. Inoltre condannava il solo (OMISSIS) a demolire i manufatti realizzati sul cortile comune, disconoscendo l’usucapione eccepita dai convenuti.
La corte distrettuale rigettava l’appello incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Per la cassazione della sentenza della corte d’Appello (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso sulla base di undici motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si denuncia la sentenza per omissione di pronuncia sulla deduzione con cui i convenuti avevano eccepito la nullita’ della domanda di (OMISSIS) a causa della mancata indicazione, nei due atti di citazione, dell’epoca di realizzazione dei manufatti e della normativa edilizia comunale vigente in quel momento.
1.1. Il motivo e’ infondato. La corte d’appello ha considerato l’eccezione e l’ha rigettata, in quanto “ha ritenuto analiticamente descritti i fatti costitutivi posti a fondamento delle domande”.
“Il giudice non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorche’ risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n 407/2006)”.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo ripropone le medesime censure cui si riferisce il motivo precedente sotto il profilo della nullita’ della sentenza per difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti la corte distrettuale ha immotivatamente ritenuto ritualmente proposta la domanda di demolizione, nonostante non fossero stati indicati lo strumento urbanistico invocato e l’epoca di realizzazione dei fabbricati.
2.1. Il motivo e’ inammissibile. La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), disposta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui e’ deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).
Nel caso in esame la motivazione non solo esiste come parte grafica del documento, ma le ragioni svolte permettono certamente di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Il motivo, del resto, ipotizza oneri deduttivi che in materia non sono invece configurabili. La giurisprudenza di questa corte insegna infatti che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicche’ il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attivita’ assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (Cass. n. 25501/2014; n. 14446/2010; n. 17692/2009; n. 12561/2002; n. 4372/2002; n. 12103/1998; n. 1047/1998; n. 3820/1997).
Quanto all’ulteriore rilievo dei ricorrenti, relativo alla mancata indicazione dell’epoca di costruzione dei manufatti, la relativa censura pone un problema diverso, riguardante l’identificazione dello strumento urbanistico applicabile ratione temporis. In altre parole si censura la sentenza per aver ravvisato la violazione della normativa sulle distanze sulla base di un certo strumento urbanistico, di cui ha dato per scontata l’applicabilita’, in assenza di deduzioni di parte che consentissero di collocare l’attivita’ di edificazione sotto la vigenza di quel medesimo strumento. Ma in questo senso la censura si traduce nella deduzione di omesso esame di un fatto, che non rispetta i dettami previsti dall’articolo 360, comma 1 n. 5 (come riformulato dal legislatore del 2012), in quanto non ne evidenzia il carattere controverso. A questo fine occorreva che i ricorrenti precisassero il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risultava l’esistenza del fatto e il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) esso fu oggetto di discussione tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La corte d’appello, in merito all’epoca di costruzione e all’esistenza dello strumento urbanistico locale, avrebbe posto a base della decisione l’accertamento compiuto dal consulente tecnico d’ufficio, sollevando cosi’ l’attore dall’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
3.1. Il motivo e’ infondato. Come gia’ anticipato, non risulta che l’epoca di realizzazione dei fabbricati fosse controversa, essendoci nel controricorso una pluralita’ di elementi letterali che lasciano intendere che fosse invece pacifica. Pertanto, essendo il “fatto” non controverso, il consulente non ha fatto altro che identificare lo strumento urbanistico applicabile, consentendo al giudice di assolvere al proprio compito di giudicare secondo diritto sulla domanda.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La corte territoriale ha applicato il programma di fabbricazione senza che l’attore ne avesse allegato l’esistenza e senza neppure preventivamente accertarne la decorrenza e l’efficacia normativa, attraverso la certificazione del segretario comunale prevista dal Regio Decreto n. 297 del 1911, articolo 163.
La corte d’Appello ha omesso qualsiasi motivazione su questi aspetti, la cui valutazione non poteva essere supplita dalla consulenza tecnica, che non aveva svolto indagini circa l’efficacia dello strumento urbanistico ritenuto applicabile.
4.1. Il motivo e’ inammissibile. Non risulta che la questione fu eccepita nel giudizio di merito. Nel ricorso si richiamano ancora una volta le deduzioni di parte riguardanti la mancata indicazione della normativa applicabile e dell’epoca di costruzione dei fabbricati, che preludono a una questione diversa.
Secondo la pronuncia di questa Suprema corte citata dagli stessi ricorrenti a sostegno della censura (Cass. n. 6117/1993), “la pubblicazione nell’albo pretorio del regolamento edilizio (che, nelle controversie nascenti dalla violazione delle norme sulle distanze legali da esso previste, il giudice ha il dovere di accertare in funzione della dovuta verifica della effettiva efficacia delle norme giuridiche da applicare al caso concreto) non deve risultare necessariamente dalla certificazione del segretario comunale, prevista dal Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 297, articolo 163 (contenente il regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale) ma puo’ anche essere desunta da elementi indiziari, purche’ gravi, precisi e concordanti”.
In una situazione processuale quale quella in esame, caratterizzata dalla mancanza di contestazioni su questo aspetto, la relazione del consulente tecnico, in cui si affermava che “all’epoca del rilascio delle concessioni edilizia e della realizzazione delle opere, era in vigore il programma di fabbricazione, che per la zona prevedeva (…)”, costituisce idonea fonte di conoscenza dell’esistenza, vigenza e contenuto precettivo della norma (cfr. Cass. 3820/1997).
5. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 c.c., nonche’ dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4.
Nella scrittura del 9 marzo 1981, la corte d’appello avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza di una rinuncia, da parte dell’attore, non solo alla servitu’, ma anche alla comproprieta’ del bene.
5.1. Il motivo e’ infondato. (OMISSIS) aveva dedotto di avere firmato il documento nella convinzione che il cortile fosse di proprieta’ esclusiva dei convenuti e che egli fosse solo titolare di una servitu’ di passaggio, alla quale con quella stessa scrittura rinunciava.
Il tenore della scrittura, trascritta nel ricorso, conferma il convincimento dell’altrui proprieta’ del cortile.
In una scrittura del genere vanamente si cercherebbero indici di una volonta’ dell’attore di rinunciare a un diritto di comproprieta’, che egli non sapeva di avere. In verita’ i ricorrenti, nel momento in cui ravvisano nella scrittura la rinuncia alla comproprieta’, non propongono una diversa interpretazione del negozio, ma pretendono, sulla base della volonta’ del rinunciante espressa in quella scrittura, in quanto riferita alla titolarita’ di un diritto incompatibile con la proprieta’, di portare l’errore del rinunciante all’estreme conseguenze, assumendolo quale indice non di una situazione di fatto, ma di una situazione di diritto.
6. Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2733 c.c., comma 2 e articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La sentenza ha negato l’usucapione del cortile nonostante l’attore, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di non averne il possesso e cio’ a partire dal 1961.
6.1 Il motivo e’ fondato. Nel ricorso e’ trascritto un passaggio della comparsa di costituzione in appello degli attuali ricorrenti in cui si accenna al fatto che il possesso del cortile risale al 1961, data della divisione intervenuta fra l’attuale controricorrente (OMISSIS) e (OMISSIS), al quale subentro’ il figlio (OMISSIS) e nel 1975, i nipoti odierni convenuti. La successione degli eventi, nei medesimi termini sopra descritti, e’ evidenziata anche dal consulente tecnico (trascrizione a pag. 25 del ricorso) e in ultima analisi e’ ribadita da (OMISSIS) anche in questa sede. Si legge infatti nel controricorso: “Va peraltro sottolineato come gli odierni ricorrenti siano succeduti nella comproprieta’ del cortile al padre, sig. (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), onde essi avrebbero dovuto dedurre, ma non hanno dedotto, la compiuta usucapione da parte del loro dante causa, peraltro non possibile in quanto la divisione che riconosceva la comproprieta’ era del 1961 (e per di piu’ era stata sottoscritta dal nonno e dal padre dei ricorrenti), ne’ tampoco tale usucapione poteva ritenersi compiuta dagli stessi ricorrenti, atteso che alla data della citazione del 26 marzo 1994 non si era comunque compiuto il ventennio dall’apertura della successione del padre”.
Cio’ posto la decisione della corte d’Appello incorre nell’errore denunciato col presente motivo, avendo negato il possesso ventennale in assenza di qualsiasi considerazioni delle pregresse vicende a partire dalla data della divisione del 1961, certamente idonee in astratto a giustificare una decisione diversa, in rapporto alla possibile applicazione delle norme in materia di unione e accessione nel possesso (articolo 1146 c.c.).
7. L’accoglimento del sesto motivo comporta l’assorbimento del settimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132, comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte d’appello avrebbe dovuto ravvisare nella scrittura la costituzione di diritto di superficie sul cortile comune) e anche dell’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte ha riconosciuto il diritto dell’attore alla demolizione della costruzione realizzata sul cortile comune, ravvisando la violazione dell’articolo 1102 c.c., senza considerare l’assenso alla costruzione dato dall’attore in base a una clausola della scrittura del 1981). L’accoglimento del sesto motivo comporta l’assorbimento anche dell’undicesimo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto nuove le domande con le quali gli attuali ricorrenti, per il caso, poi verificato, che la corte d’appello avesse ritenuto comune il cortile, avevano chiesto la restituzione delle prestazioni in favore di (OMISSIS) previste nella scrittura del marzo 1981).
8. Con il nono motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La sentenza e’ censurata per avere ritenuto inammissibile l’appello incidentale degli attuali ricorrenti per mancanza dei motivi specifici dell’impugnazione.
Costituendosi dinanzi al tribunale, i convenuti avevano denunciato la violazione delle distanze da parte dell’attore, chiedendone la condanna alla demolizione di quanto costruito. La domanda non fu oggetto di specifico esame in primo grado, perche’ il tribunale ritenne che le costruzioni senza l’osservanza delle distanze furono reciprocamente consentite con la scrittura del 9 marzo 1981, cosi’ come eccepito dai convenuti.
Essa fu riproposta dai convenuti con appello incidentale, il quale sul punto aveva carattere subordinato, per il caso, poi verificato, che la corte d’appello avesse ritenuto inefficace il reciproco consenso.
8.1. Il motivo e’ fondato. Attore e convenuti avevano reciprocamente lamentato la violazione delle norme sulle distanze e il giudice di primo grado aveva rigettato le reciproche domande sulla base di un argomento comune a entrambe, argomento che il giudice d’appello ha ritenuto infondato.
In tale situazione processuale i convenuti, i quali avevano dedotto l’eccezione accolta dal primo giudice, non avevano altro onere deduttivo se non chiedere che le contrapposte posizioni fossero valutate unitariamente, qualora la corte fosse andata in contrario avviso rispetto al primo giudice.
In aggiunta a tale rilievo, gia’ sufficiente a giustificare l’accoglimento del motivo, la corte d’Appello avrebbe dovuto verificare, di la’ dalle qualificazioni di parte, se la subordinazione esplicita che emergeva dall’appello non riflettesse una originaria subordinazione della relativa domanda gia’ dal primo grado. Invero la deduzione che la realizzazione delle opere era stata preventivamente autorizzata era destinata a operare reciprocamente, per cui paralizzava anche la domanda di demolizione proposta dai convenuti.
In questa prospettiva essa sarebbe rimasta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di reciproco consenso, in guisa che la riproposizione non richiedeva l’impugnazione incidentale della sentenza.
9. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articolo 901 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La corte d’appello ha imposto la regolarizzazione delle luci senza considerare che esisteva una scrittura che non solo ne consentiva l’apertura, ma ne indicava anche le caratteristiche.
9.1 Il motivo e’ inammissibile. Non e’ denunciata una violazione di legge, ma un omesso esame di fatto decisivo, tuttavia la denuncia non ha i requisiti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non indica dove e in che termini l’esistenza della regolamentazione difforme dalla previsione legale fu sottoposta al giudice d’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014).
10. In conclusione sono da accogliere il sesto e il nono motivo, mentre vanno rigettati i motivi dal primo al quinto e il nono motivo; sono assorbiti il settimo, l’ottavo e l’undicesimo motivo.
Si impone in relazione ai motivi accolti la cassazione della sentenza, con rinvio alla corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolera’ le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso; dichiara assorbiti il settimo, l’ottavo e l’undicesimo motivo; rigetta gli altri motivi; rinvia alla corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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