Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all’atto del pagamento del creditore, non puo’ produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4842.

Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all’atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non puo’ produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perche’ il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, e’ una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l’indicata quietanza e’ priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all’articolo 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all’articolo 214 c.p.c., sicche’ per contestarne la veridicita’ non e’ necessario impugnarle per falsita’; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione.

Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4842
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16982 – 2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)” s.n.c., in persona del Dottor (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1445 dei 18.5/5.6.2015 della corte d’appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bassano del Grappa il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.n.c. chiedeva ingiungersi ad (OMISSIS), titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, il pagamento della somma di Euro 2.633,93, oltre interessi, a saldo della fattura n. (OMISSIS).

Con Decreto n. 329 del 2007 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

Con atto notificato in data 21.6.2007 (OMISSIS) proponeva opposizione. Deduceva che il marmo fornito e l’opera eseguita erano affetti da numerosi vizi e difetti; che aveva provveduto al versamento di acconti per Euro 1.807,60. Chiedeva revocarsi il decreto opposto ed in ogni caso ridursi l’importo asseritamente dovuto e condannarsi controparte al risarcimento del danno.

Si costituiva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)”. Eccepiva tra l’altro l’inopponibilita’ alla curatela della avversa documentazione. Instava per il rigetto dell’opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 691/2010 il tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente alle spese di lite.

Proponeva appello (OMISSIS).

Resisteva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.n.c..

Con sentenza n. 1445 dei 18.5/5.6.2015 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare a controparte le spese del grado.

Evidenziava, tra l’altro, la corte che, quantunque il curatore del fallimento non fosse da considerare terzo rispetto al rapporto dedotto in lite, doveva negarsi seguito all’eccezione di parziale pagamento sollevata dall’appellante, iniziale opponente, in dipendenza dell’omessa tenuta delle scritture contabili in forma idonea a renderle opponibili.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.n.c. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2710 c.c., la violazione degli articoli 2702 e 2729 c.c. e degli articoli 214 e 216 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che le scritture contabili non costituiscono l’unica prova documentale opponibile alla curatela fallimentare, tanto piu’ che’ nella fattispecie non si e’ al cospetto di una vertenza tra imprenditori.

Deduce segnatamente che nulla ostava all’istanza di verificazione all’uopo formulata; che una volta accertata l’autenticita’ della sottoscrizione del fallito in calce ai due documenti prodotti con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, “l’intero contenuto degli stessi non e’ piu’ in discussione” (cosi’ ricorso, pag. 7).

Deduce quindi che nella fattispecie si ha riscontro della sussistenza di elementi presuntivi sufficienti a dar ragione dell’avvenuto pagamento degli acconti.

Il ricorso va respinto.

Spiega questa Corte che gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all’atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non puo’ produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perche’ il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, e’ una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che l’indicata quietanza e’ priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; altresi’ Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288).

E spiega inoltre che le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all’articolo 2702 c.c. ed a quella processuale di cui all’articolo 214 c.p.c., sicche’ per contestarne la veridicita’ non e’ necessario impugnarle per falsita’; esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione (cfr. Cass. 27.11.1998, n. 12066).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui l’istanza di verificazione, volta al riscontro dell’autenticita’ della sottoscrizione del fallito in calce ai due documenti, “doveva (…) trovare accoglimento, nulla ostando alla sua ammissione” (cosi’ ricorso, pag. 7).

Per altro verso, che nel solco della libera valutazione da parte dei giudici del merito dei due documenti e di ogni altro elemento di prova acquisito al processo, il motivo di censura esperito in questa sede rileva essenzialmente in relazione al giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso e quindi nel segno della previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Per altro verso ancora, che l’asserito vizio motivazionale rileva, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che e’ da escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite teste’ menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare la corte di Venezia ha comunque, nel segno della libera valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, legittimamente valorizzato il profilo dell’irregolare tenuta delle scritture contabili.

Dall’altro, che la corte lagunare ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.

L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta dunque ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Cio’ viepiu’ alla luce dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il ricorrente si duole per l’omessa valutazione di asseriti sicuri riscontri della “riferibilita’ dei due documenti, attestanti il pagamento degli acconti, al rapporto contrattuale di cui e’ causa” (cosi’ ricorso, pag. 7) e percio’ per l’omessa valutazione di “adeguate presunzioni aventi gli elementi richiesti dall’articolo 2729 c.c.” (cosi’ ricorso, pag. 8).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132, n. 4, cod. proc. civ. – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In secondo luogo, ingiustificata e’ la denuncia di contraddittorieta’ della motivazione.

Infatti, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo articolo 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.n.c. non ha svolto difese.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta.

Si da’ atto che il ricorso e’ datato 4.7.2016.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto altresi’ della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *