Configura esercizio di attività di caccia anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e, quindi, il transitare all’interno di un’area destinata all’attività venatoria portando con sé il fucile da caccia, anche se scarico e riposto nel fodero

Ordinanza 7 novembre 2017, n. 26348
Data udienza 14 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6214/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il medesimo a (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, subentrata della L. n. 56 del 2014, ex articolo 1, comma 47, all’Amministrazione Provinciale di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso di lei a (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 389/2013, depositata in data 21.1.2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.6.2017 dal
Consigliere Relatore Dott. Francesco CORTESI.
FATTI DI CAUSA
– (OMISSIS) propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 334/2005, con la quale la Provincia di Roma gli aveva irrogato la sanzione di Euro 353,16 in conseguenza dell’accertata violazione della L. n. 157 del 1992, articolo 31, comma 1, lettera i), per aver egli esercitato l’attivita’ venatoria senza aver proceduto alla preventiva annotazione della giornata di caccia sull’apposito tesserino;
– per quanto qui ancora di interesse, l’opponente assunse di non aver provveduto a tale annotazione in quanto all’arrivo degli accertatori egli non stava procedendo ad alcuna attivita’ venatoria, essendo nei pressi della propria autovettura con il fucile scarico e riposto dentro al fodero;
– costituitosi l’ente opposto, il Tribunale di Roma accolse l’opposizione;
– la Provincia di Roma appello’ la sentenza ed il (OMISSIS) si costitui’ chiedendone la conferma;
– la Corte d’Appello di Roma accolse il gravame, ritenendo innanzitutto non provato, in fatto, l’assunto in base al quale nel frangente il (OMISSIS) fosse intento a verificare le condizioni atmosferiche per decidere se intraprendere o meno l’attivita’ di caccia per l’intera giornata; rilevo’ poi, in diritto, che la circostanza pacifica in base alla quale egli, nel frangente, si aggirava all’interno di un’area di caccia con il fucile in mano, costituiva esercizio venatorio nel senso descritto dalla L. n. 157 del 1992, articolo 12, comma 3, a mente del quale “e’ considerato esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”;
– la sentenza e’ stata impugnata dal (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’ente intimato, cui e’ succeduta ex lege la Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, ha depositato controricorso; il ricorrente ha depositato memoria integrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *