Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 7 novembre 2017, n. 26348. Configura esercizio di attività di caccia anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo

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Considerato che:
– con i due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente denunzia violazione di legge ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta configurazione dell’illecito contestato per il sol fatto d’aver egli sostato in prossimita’ dell’auto con il fucile scarico e riposto nel fodero;
– assume infatti per un verso che tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente considerata dal giudice d’appello e che, per altro verso, sarebbe stata erroneamente ritenuta idonea ad integrare l’illecito, difettando invece dei requisiti minimi perche’ possa parlarsi di attivita’ venatoria;
– il ricorso e’ infondato;
– quanto, infatti, al lamentato vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5), la sentenza impugnata non ha affatto omesso di esaminare la condotta che il ricorrente si attribuisce, condotta che invece ha espressamente preso in esame, argomentando la ragione per la quale l’ha ritenuta tale da far configurare l’esercizio di attivita’ venatoria nel senso considerato dalla disposizione violata;
– a tale ultimo riguardo, e sotto il profilo della dedotta violazione di legge, l’interpretazione della corte d’appello appare poi conforme al dato normativo, laddove esso qualifica come esercizio venatorio il “vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo”, e quindi il transitare all’interno di un’area destinata all’attivita’ venatoria portando con se’ il fucile da caccia;
– la stessa interpretazione, inoltre, appare ancor piu’ persuasiva nella parte in cui si riferisce al fatto concretamente accertato, in specie ove ha escluso – sulla base della ritenuta inattendibilita’ delle deposizioni testimoniali, fra loro contraddittorie- la veridicita’ della tesi difensiva del ricorrente secondo cui egli stava vagando per accertarsi delle condizioni atmosferiche;
ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conseguente statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per compenso, oltre alle spese generali in misura del 15% sul compenso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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