Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23097. Automaticita’ dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento

Automaticita’ dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della parte opera anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (rilevando la conoscenza legale dell’evento interruttivo, piuttosto, al fine del decorso del termine per la riassunzione), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale, che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullita’ della sentenza di appello puo’ essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimita’, con la produzione dei documenti relativi all’evento a norma dell’articolo 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.

 

Ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23097
Data udienza 28 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) DI (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 701/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/03/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 701/2014, pronunciata, ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, che rigettava l’appello proposto dalla stessa (OMISSIS) avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Castellamare di Stabia.
Rimane intimata, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS).
(OMISSIS) aveva domandato al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia la condanna della (OMISSIS) di (OMISSIS) alla risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 30 maggio 2008, avente ad oggetto l’installazione di una tenda da sole a cappottina ad una finestra dell’appartamento dell’attrice, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di Euro 350,00. La (OMISSIS) aveva lamentato che la tenda fosse corta e percio’ non riparava dal sole, tant’e’ che l’installatrice l’aveva ritirata nell’ottobre 2008 e non l’aveva piu’ restituita. Il Giudice di Pace, con sentenza del 26 maggio 2010, aveva rigettato le domande della (OMISSIS). Il Tribunale di Torre Annunziata, nel rigettare l’impugnazione, riteneva giustificata “la esclusione del teste” (OMISSIS), in quanto fondata sul “conflitto di interessi” con la (OMISSIS); aggiungeva che, a prescindere dalla controversa qualificazione del contratto come vendita o come appalto, era risultato dall’istruttoria che la tenda fu “aggiustata” dalla (OMISSIS) con una balza risolutiva dell’inconveniente.

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